Porto di Coltello: Quando è Reato? L’Analisi della Cassazione
Il porto di coltello in un luogo pubblico è una questione che spesso genera dubbi e incertezze. Quando un semplice oggetto di uso comune si trasforma in un’arma impropria e il suo possesso diventa un reato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3298/2024) offre chiarimenti fondamentali, confermando la condanna di un uomo e delineando i criteri per distinguere un comportamento lecito da uno penalmente rilevante. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Controllo in Albergo
La vicenda ha origine il 5 maggio 2018. Un uomo viene sottoposto a un controllo delle forze dell’ordine mentre si trova all’interno di un albergo. Il motivo dell’intervento è il disturbo che l’uomo stava arrecando alla clientela e al personale della struttura. Durante la perquisizione, gli agenti scoprono che l’uomo detiene sulla sua persona un coltello a lama ripiegabile. Per questo fatto, viene tratto a giudizio e condannato sia in primo grado che in appello per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Il Ricorso in Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’imputato decide di ricorrere alla Corte di Cassazione, contestando la legittimità della sentenza di condanna. Tuttavia, i giudici supremi bocciano immediatamente il ricorso, definendo i motivi presentati come caratterizzati da “assoluta ed insuperabile genericità”. In pratica, l’atto di appello non conteneva critiche specifiche e argomentate contro la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione vaga e non circostanziata. Questa carenza è un vizio procedurale grave che impedisce ai giudici di esaminare il caso nel merito, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
La Valutazione sul Porto di Coltello
Al di là degli aspetti procedurali, la Corte ribadisce la correttezza della decisione dei giudici di merito. Il punto centrale non è tanto la natura dell’oggetto in sé (un coltello a lama ripiegabile), quanto l’assenza totale di un “giustificato motivo” per portarlo in quelle specifiche circostanze. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato in modo esauriente come la combinazione di vari elementi rendesse evidente la fondatezza dell’accusa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato i seguenti elementi cruciali:
1. L’attitudine lesiva dello strumento: Il coltello, per sua natura, è un oggetto con un’elevata e autonoma capacità di offendere.
2. Il contesto: L’uomo si trovava all’interno di un albergo, un luogo pubblico, e stava causando fastidio. Questo contesto temporale e spaziale rendeva lo strumento chiaramente e immediatamente utilizzabile per un’offesa alla persona.
3. L’assenza di giustificazione: L’imputato non ha fornito, nemmeno nell’immediatezza del controllo, alcuna ragione plausibile o legittima per cui portava con sé il coltello in quella situazione.
La combinazione di questi fattori ha convinto i giudici che non si trattava di un porto accidentale o per scopi leciti (lavoro, sport, etc.), ma di una detenzione ingiustificata e quindi penalmente rilevante. L’inammissibilità del ricorso, dovuta alla sua genericità, ha quindi precluso ogni ulteriore discussione, portando alla condanna definitiva.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: portare un coltello, anche se a lama ripiegabile, in un luogo pubblico è consentito solo in presenza di un giustificato motivo, che deve essere specifico, credibile e strettamente collegato alle circostanze. Non è sufficiente una giustificazione generica. La valutazione viene fatta caso per caso, analizzando il contesto, il luogo e il comportamento della persona. Inoltre, la decisione evidenzia le conseguenze di un ricorso presentato in modo superficiale: non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nel presentare un atto palesemente inammissibile.
È sempre reato portare con sé un coltello a lama ripiegabile?
No, non è sempre reato se esiste un ‘giustificato motivo’. Tuttavia, portarlo in un luogo pubblico come un albergo, senza una ragione valida e dimostrabile, e in un contesto di disturbo, integra il reato, come stabilito in questo caso.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati di ‘assoluta ed insuperabile genericità’, ovvero non contestavano in modo specifico e argomentato le ragioni della sentenza di condanna, ma si limitavano a una critica vaga.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questa vicenda, al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3298 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per a portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a la ripiegabile, che egli deteneva sulla sua persona il 5 maggio 2018, data in venne sottoposto a controllo mentre, trovandosi all’interno di un alberg arrecava fastidio a clientela e personale della struttura;
che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, NOME COGNOME, in termini assoluta ed insuperabile genericità, di illegittimità la sentenza impugnata ch realtà, contiene la compiuta esposizione della vicenda di interesse processual così come la scrupolosa disamina dei formulati motivi di appello;
che i giudici di merito hanno, invero, convenientemente spiegato che la concreta collocazione dello strumento, in sé senz’altro dotato di autonoma elevata attitudine lesiva, convince della fondatezza dell’addebito, non aven l’imputato in alcun modo giustificato, nell’immediatezza, le ragioni per le qu portava seco uno strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di temp e luogo, per l’offesa alla persona;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.