Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9186 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
t GLYPH 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 22/02/a23, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portat fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione e giustificato motivo, una noccoliera e un coltello a serramanico e lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni quindici di arresto ed euro millecinquanta di ammenda.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., per non aver considerato che il coltello era destinato ad un uso lavorativo, né aver valutato la ricorrenza del ipotesi della lieve e entità e, infine, per aver disatteso la richiesta di concessione di circost attenuanti generiche e, infine, per eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sull ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale – per quanto di interesse questa sede – ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al prev giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giud di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non r come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà n emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.