Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1594 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 01GPW6Y ) nato il 30/12/1987
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti del ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro tremila di ammenda.
Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, con corretti argomenti, non scanditi, peraltro, da osservazioni specifiche (cfr. p. 1 e ss.).
Rilevato, quanto al primo motivo, che questo contesta la finalità del porto del coltello reperito nella disponibilità dell’imputato (per difesa personale e non per offesa) prospettando una ricostruzione che, comunque, non consente di reputare sussistente un giustificato motivo della condotta, rilevante ai fini prospettati dal ricorrente, trattandosi di strumento atto ad offendere portato senza autorizzazione fuori dall’abitazione (cfr. in caso di strumento atto ad offendere portato per difesa personale, Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003, dep. 2004, Rv. 228234).
Reputato che, comunque, il ricorrente, quanto al secondo motivo di ricorso, non si confronta con l’ineccepibile motivazione, immune da illogicità manifesta, circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che non fonda soltanto sull’esistenza di precedenti penali, sottolineando, il provvedimento impugnato, che l’imputato ha portato il coltello in zona indicata come luogo dove viene svolta attività di cessione illecita di sostanze stupefacenti, fatti per i quali risulta aver riportato plurime condanne definitiva, così esprimendosi in termini di pericolosità significativa della condotta.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME