Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, le aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo” (Sez. 1, n. 45184 dell’11/10/202 Rv. 285506 – 01);
Ritenuto che la Corte di appello di L’Aquila, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del colt parte dell’imputato (il quale aveva sostenuto che esso era dovuto alla necessità di far fronte esigenze della vita quotidiana, in quanto privo di fissa dimora) evidenziando, al riguardo, ch trattava di un coltello e di una fionda rinvenuti all’interno del cassettino dell’auto dall’imputato e di sua proprietà;
Considerato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce un differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a que coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del sopra indic giustificato motivo e per confermare che gli oggetti sequestrati erano a lui riferibili;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorre deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento del spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa dell ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 1 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 6 giugno 2024.