Porto di Coltello: Quando è Reato? L’Analisi della Cassazione
Il tema del porto di coltello e, più in generale, di oggetti atti ad offendere è costantemente al centro del dibattito giurisprudenziale. Comprendere quando il porto di tali strumenti sia lecito e quando invece configuri un reato è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 17402/2024) offre spunti cruciali per chiarire il concetto di “giustificato motivo”, elemento discriminante per la liceità della condotta. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. L’imputato era stato trovato in possesso di un coltello e, per difendersi, aveva sostenuto che tale strumento fosse necessario per far fronte alle esigenze della vita quotidiana, affermando di essere privo di una fissa dimora. La sua tesi difensiva poggiava sull’idea che il coltello servisse per prepararsi da mangiare e per altre necessità basilari.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già respinto questa giustificazione, evidenziando due elementi cruciali emersi durante il processo:
1. Al momento del fermo, l’uomo non aveva con sé alcun alimento che potesse rendere necessario l’uso del coltello.
2. Lo stesso imputato, in sede di convalida, aveva dichiarato di avere un’abitazione in una specifica località (Rignano Flaminio), contraddicendo così la sua affermazione di essere senza fissa dimora.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Valutazione della Cassazione sul porto di coltello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito un principio consolidato: gli oggetti come i coltelli, pur non essendo armi proprie (come una pistola), sono considerati “armi improprie”. La legge (art. 4 della L. 110/1975) ne vieta il porto al di fuori della propria abitazione “senza giustificato motivo”.
Il cuore della questione, quindi, risiede interamente nella definizione e nella prova del “giustificato motivo”. Questo non può essere una ragione generica o astratta, ma deve essere una causa specifica, concreta e attuale che renda indispensabile avere con sé lo strumento in quel preciso contesto.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica, coerente e priva di vizi. I giudici di merito avevano correttamente valutato gli elementi processuali, escludendo la sussistenza di un valido giustificato motivo. La difesa dell’imputato si basava su una condizione (l’essere senzatetto) smentita dalle sue stesse dichiarazioni e su una necessità (preparare cibo) non supportata da alcuna prova fattuale al momento del controllo.
La Cassazione ha sottolineato che il tentativo del ricorrente di presentare una diversa interpretazione dei fatti costituisce una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. Il compito della Suprema Corte non è riesaminare le prove, ma verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione era adeguata, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale condanna è giustificata dalla “colpa nella presentazione del ricorso”, evidenziando come la proposizione di un’impugnazione priva di fondamento non sia senza conseguenze.
Questa decisione rafforza un importante principio: il porto di coltello o di altri oggetti simili è consentito solo se strettamente collegato a una ragione contingente e dimostrabile. Affermazioni generiche, come la necessità di difendersi o di usarlo per esigenze quotidiane non provate, non sono sufficienti a costituire un “giustificato motivo” e non escludono la responsabilità penale.
Quando è reato il porto di un coltello fuori dalla propria abitazione?
Il porto di un coltello è considerato reato quando avviene “senza giustificato motivo”. La legge lo classifica come arma impropria e il suo porto è illegale a meno che non esista una ragione specifica, contingente e dimostrabile legata all’uso per cui l’oggetto è destinato in quel preciso momento.
Essere una persona senza fissa dimora giustifica automaticamente il porto di un coltello per esigenze quotidiane?
No. Secondo la sentenza in esame, questa circostanza non costituisce di per sé un giustificato motivo. La necessità deve essere concreta e attuale. Nel caso specifico, la giustificazione è stata respinta perché l’imputato aveva dichiarato di avere un’abitazione e, al momento del controllo, non aveva con sé cibo che richiedesse l’uso del coltello.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente, come in questo caso, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella presentazione di un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, le aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo (Sez. 1 – , Sentenza n. 45184 dell’ 11/10/2023, Rv. 285506 – 01);
Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso la sussistenza del dedotto giustificato motivo rispetto al porto del colt parte dell’imputato (il quale aveva sostenuto che era per far fronte alle esigenze della quotidiana in quanto privo di fissa dimora) evidenziando, al riguardo, che al momento del ferm egli non aveva con sé alcun alimento e che – come da lui stesso dichiarato in sede di convalid – aveva un’abitazione in Rignano Flaminio;
Considerato che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, suggerisce un differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a GLYPH quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del sopra indic giustificato motivo;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorre deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento del spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa dell ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 de 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.