Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 110 del 1975 – limitatamente al porto di un coltel serramanico della lunghezza di cm. 18, di cui lama di 8 cm-, concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiduci che, con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione on relazione al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costitui da mere doglianze in punto di fatto, nonché pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato profilo della sussistenza del contestato reato, sul presupposto che le giustificazioni in ordi al pacifico possesso del coltello da parte dell’imputato non fossero state forni nell’immediatezza.
3.2. Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie la particolar tenuità della condotta, tale da qualificare la vicenda in termini di minima e trascurabi offensività, in considerazione delle circostanze spazio-temporali del fatto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore