Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46896 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, destinatario del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro, veniva ivi sottoposto a controllo e fermato in tre diverse occasioni e per quello di cui all’art. 4, comma secondo , legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico;
letti i motivi del ricorso con i quali sono state eccepite, relativamente al primo reato, la mancanza, nel foglio di via, dell’obbligo di rientro nella residenza e, con riguardo al secondo, l’assenza di motivazione sulla mancanza di giustificazione del porto del coltello che, peraltro, si trovava all’interno di un’automobile e, dunque, non in luogo pubblico ma «esposto al pubblico», con ulteriore censura riferita alla mancata qualificazione come fatto di lieve entità;
rilevato che:
dalla disamina del fascicolo è emerso che il provvedimento del Questore di Catanzaro del 28 giugno 2016 conteneva lsia il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro, sia l’obbligo di rientrare a Lamezia Terme, così dovendosi intendere la previsione del «rimpatrio» nella seconda città «qualora (…) venga rintracciato nel suddetto comune prima della notifica del presente provvedimento»;
ritenuto, pertanto, che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la censura sia del tutto generica in ragione del fatto che la Corte di appello ha motivato sulla mancanza del giustificato motivo del porto del coltello e sulla non ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 cit., in ragione della gravità del fatto;
ritenuta, inoltre, generica l’allegazione circa il rinvenimento del coltello nell’automobile dell’imputato, stante la mancata dimostrazione dell’allegazione, nella fase di merito, di circostanze tali da rendere lecita la detenzione all’interno del mezzo di trasporto;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024