Porto di Coltello Giustificato: la Cassazione fa chiarezza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema delicato: può la condizione di persona senza fissa dimora costituire un porto di coltello giustificato? La risposta dei giudici è netta e si basa su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, che nel caso di specie guidava anche in stato di ebbrezza. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo e in secondo grado per due reati: il porto ingiustificato di un coltello, in violazione della legge sulle armi (L. 110/1975), e la guida in stato di ebbrezza alcolica, secondo il Codice della Strada.
L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo due tesi principali:
1. Violazione di legge: la sua condizione di soggetto senza fissa dimora avrebbe giustificato la necessità di portare con sé tutti i suoi averi, incluso il coltello.
2. Vizio di motivazione: la pena inflitta era, a suo dire, eccessiva rispetto ai fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ritenendo che le argomentazioni proposte non avessero i requisiti necessari per essere esaminate. La conseguenza diretta è stata la conferma della condanna e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul porto di coltello giustificato
Le motivazioni della Corte sono state chiare e puntuali. In primo luogo, il motivo relativo al porto di coltello giustificato è stato giudicato come una semplice ripetizione di argomenti già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che le condizioni di vita dell’imputato, per quanto difficili, non possono costituire un motivo valido per portare un’arma.
La Corte ha inoltre valorizzato alcuni dettagli fattuali decisivi:
* Il coltello si trovava a lama aperta sul sedile del passeggero, non riposto tra gli effetti personali, suggerendo una disponibilità all’uso immediato.
* L’imputato, oltre a portare il coltello, era privo di patente e guidava in uno stato di grave ebbrezza alcolica.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno reso la tesi difensiva del tutto infondata.
Le Motivazioni sulla Congruità della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’eccessività della pena, è stato respinto. La Cassazione ha ricordato che non è suo compito rivalutare nel merito le decisioni dei giudici di grado inferiore, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato la pena inflitta:
* Per il reato di porto di coltello, la pena era stata fissata in prossimità del minimo edittale, quindi già molto contenuta.
* Per la guida in stato di ebbrezza, la conferma della pena era pienamente giustificata dall’elevatissimo tasso alcolemico riscontrato e dai precedenti specifici a carico dell’imputato.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il porto di un’arma come un coltello non può essere giustificato da condizioni personali di disagio, come l’essere senza fissa dimora. La valutazione deve sempre tenere conto del contesto complessivo della condotta. In questo caso, la pericolosità della situazione era aggravata dal fatto che l’imputato si trovasse alla guida in stato di grave alterazione alcolica, senza patente e con un coltello a portata di mano. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di armi e sicurezza stradale, sottolineando che il tentativo di sottoporre alla Cassazione valutazioni di merito, già adeguatamente motivate nei gradi precedenti, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Essere una persona senza fissa dimora giustifica il porto di un coltello?
No. Secondo la Corte, le condizioni di vita dell’imputato non possono costituire un giustificato motivo per il porto di un coltello, specialmente se questo si trova a lama aperta sul sedile del passeggero e non riposto tra gli effetti personali.
Perché il ricorso contro la presunta eccessività della pena è stato respinto?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché i giudici di merito avevano già motivato adeguatamente la pena. Per il porto del coltello, la sanzione era vicina al minimo legale; per la guida in stato di ebbrezza, era giustificata dall’elevato tasso alcolemico e dai precedenti specifici dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma della sentenza di condanna precedente. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7942 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che dichiarava la penale responsabilità di NOME in ordine ai reati di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, e 186 c. 2 lett. c) cod. strada.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta”sussistenza del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 dovendosi ritenere il porto di coltello giustificato da qualità di soggetto senza fissa dimora, con conseguente necessità di recare sempre con sé le poche cose in suo possesso, e vizio di motivazione con riguardo all’eccessività della pena irrogata.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, il primo motivo è meramente reiterativo di analoga doglianza avanzata in sede di gravame e risolta con motivazione congrua dal Giudice di merito che da un lato ha condivisibilmente osservato come le condizioni di vita dell’imputato non potessero costituire giustificato motivo per il porto del coltello; dall’altro ha evidenziato come det coltello si trovasse a lama aperta, sul sedile del passeggero – e quindi non riposto tra gli effetti personali-, mentre l’Azotei, privo di patente, guidava in stato di ebbrezza alcolica
Manifestamente infondato e tendentr a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il secondo motivo, con il quale i ricorrente si duole dell’eccessività della pena inflitta; i Giudici di merito hanno rileva quanto al capo 1, che la pena si assestava in prossimità del minimo edittale, e quanto al capo 2, che la pena inflitta dal primo Giudice meritasse conferma a fronte dell’elevatissimo grado di alterazione da abuso da alcol, e considerati i precedenti specifici gravanti sull’imputato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.