Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9318 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9318 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che il Tribunale ha stimato, in termini non censurabili in sede di legittimità, la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al porto di un coltello a serramanico, che non ha ritenuto poter essere giustificato dalle condizioni di vita dell’imputato, senza fissa dimora ed in contingente stato di alterazione psicofisica, e, dopo avere riconosciuto la lieve entità del fatto, ha determinato la pena, esclusivamente pecuniaria, in misura superiore al minimo edittale in ragione del curriculum criminale del reo e dell’intensità del dolo;
che COGNOME, con entrambi i motivi di ricorso e, quindi, con la memoria del 2 novembre 2025, sollecita una diversa lettura delle emergenze istruttori propugnando, in tal modo, una ricostruzione alternativa, secondo cui il porto coltello sarebbe stato inscindibilmente connesso alle sue precarie condizioni di v anziché, come pronosticato dal Tribunale, ad un eventuale uso in funzion minatoria o lesiva;
che il ricorrente svolge, per tale via, contestazioni di tangibile fragilità c si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie, anche in termini sanzionatori, operazione inibita al giudice di legit laddove, come nel caso in esame, non si ravvisino significativi profili di manif illogicità o contraddittorietà;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/12/2025.