Porto di coltelli: la Cassazione chiarisce l’inammissibilità del ricorso
Il reato di porto di coltelli senza un giustificato motivo è una questione seria nel nostro ordinamento, disciplinata per garantire la sicurezza pubblica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali su come vengono valutati i ricorsi presentati contro le sentenze di condanna, sottolineando l’importanza di argomentazioni solide e provate. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di una donna da parte del Tribunale di Agrigento, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputata è stata ritenuta colpevole del reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, per aver portato con sé due coltelli senza un valido motivo. La pena stabilita era di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda.
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sul porto di coltelli
Il difensore dell’imputata ha contestato la condanna sostenendo due punti fondamentali:
1. La Sussistenza del Giustificato Motivo
Il primo motivo di ricorso si concentrava sull’esistenza di un “giustificato motivo” per il possesso dei coltelli. La tesi difensiva era che l’imputata vivesse nel furgone in cui gli oggetti erano stati rinvenuti, e che quindi i coltelli fossero da considerarsi strumenti di uso domestico.
2. Eccessività della Pena
Il secondo motivo, invece, criticava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo, reiterando le argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambe le argomentazioni difensive con motivazioni chiare e rigorose.
Riguardo al primo punto, i giudici hanno evidenziato come la tesi difensiva non si confrontasse adeguatamente con quanto già stabilito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già definito “inverosimile” e “indimostrato” il fatto che l’imputata vivesse nel furgone. La Cassazione ha rincarato la dose, osservando che tale circostanza non era mai stata menzionata né durante le prime fasi delle indagini né nel corso del dibattimento. Inoltre, un dato documentale smentiva questa versione: mentre la difesa sosteneva che l’imputata fosse “senza fissa dimora”, le sentenze di primo e secondo grado riportavano un indirizzo di residenza specifico e diverso.
Per quanto concerne il secondo motivo, relativo alla pena, la Corte lo ha liquidato come una semplice ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione considerata adeguata e corretta. In assenza di nuove e valide argomentazioni, il motivo è stato ritenuto infondato.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione, per avere speranza di essere accolto, non può limitarsi a riproporre le stesse tesi già bocciate nei gradi precedenti. Deve, invece, basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, presentando argomentazioni logiche, coerenti e, soprattutto, supportate da prove concrete emerse nel processo. La mera affermazione di una circostanza, se ritenuta inverosimile e smentita dai fatti, non è sufficiente a giustificare il porto di coltelli o a scalfire una sentenza di condanna.
Quando il porto di coltelli costituisce reato?
Secondo la legge e quanto confermato in questa ordinanza, il porto di coltelli costituisce reato quando avviene al di fuori della propria abitazione senza un “giustificato motivo”, ovvero una ragione valida e dimostrabile che ne legittimi il trasporto in quel contesto specifico.
Affermare di vivere nel veicolo dove sono stati trovati i coltelli è una giustificazione valida?
No. Come stabilito dalla Corte in questo caso, tale affermazione non è una giustificazione valida se viene ritenuta inverosimile, non è supportata da prove concrete, non è stata menzionata nelle fasi precedenti del processo e, soprattutto, è contraddetta da dati oggettivi come i registri anagrafici che indicano una diversa residenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta tre conseguenze principali: il ricorso viene respinto senza un esame nel merito, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile, e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2110 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2110 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 19.12.2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 27.1.2023 di condanna dell’imputata alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Rilevato che il primo motivo relativo alla sussistenza del giustificato motivo del porto di due coltelli non si confronta con la sentenza impugnata, peralt richiamando un argomento – ovvero che l’imputata vivesse nello stesso furgone ove sono state rinvenute le armi – che la Corte d’appello ha valutato inverosimile e che comunque è indimostrato, non solo perché mai addotto né nell’immediatezza del fatto né in dibattimento, ma anche perché il dato secondo cui la COGNOME era residente presso un indirizzo utilizzato dall’anagrafe per i “senza fissa dimora” è smentito dalle intestazioni delle due sentenze di merito da cui risulta un indirizzo diverso;
Rilevato che il secondo motivo si limita a reiterare i motivi di appello sul trattamento sanzioNOMErio, già disattesi dalla sentenka di secondo grado con motivazione adeguata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025