Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di ENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo ,..e.o? (‘.A. 41′ Au-4-tt n GLYPH ,’ -C? GLYPH y; (422-rik
-efifér isore Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 4 gennaio 2023 il Tribunale di Enna ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in relazione alla contestaz di porto, senza giustificato motivo, di due coltelli (fatto del 17 settembre 2 INDIRIZZO Armerina). La pena inflitta è quella di euro duemila di ammenda.
In motivazione si evidenzia che a seguito di perquisizione del veicolo guid dalla COGNOME (un furgone modello Fiat Fiorino) vennero rinvenuti i due colte descritti nella imputazione, uno nel vano portaoggetti e uno nella borsetta donna.
Non veniva fornita, al momento del fatto, alcuna giustificazione del porto.
1.1 Nel valutare le caratteristiche obiettive del fatto il Tribunale evidenz lo stesso non può ritenersi di ‘minima offensività’ anche in ragione della dup di strumenti di offesa e della esistenza di un precedente specifico a carico COGNOME.
Si ritiene, in ogni caso, di applicare la circostanza attenuante della liev (art. 4 comma 3 seconda parte I.n. 110 del 1975) in rapporto alla natura d oggetti rinvenuti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello – qualificato in ricorso p cassazione – COGNOME NOME.
2.1 Al primo motivo si rappresenta, in sostanza, vizio di motivazione de sentenza.
Come noto al giudice di primo grado il veicolo era intestato al convivente de imputata, NOME COGNOMECOGNOME
Non poteva pertanto attribuirsi la condotta di porto alla COGNOME, solt perché costei si era posta alla guida del mezzo, né risultano document particolari circostanze di fatto tali da concretizzare la offensività della con
2.2 Al secondo motivo si insiste per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. .
La particolare tenuità del fatto è stata ingiustamente negata. Si è riferimento alla duplicità di strumenti di offesa ma si evidenzia che al pi COGNOME poteva attribuirsi il possesso del coltello rinvenuto nella borsetta, ragioni già evidenziate sopra.
2.3 Al terzo motivo si impugna il diniego della sospensione condizionale dell pena, non essendovi alcuna reale ragione ostativa. Il precedente indicato sentenza non comportava il raggiungimento del limite per la concedibilità di un secondo sospensione condizionale.
Il ricorso, così come qualificata l’impugnazione, va dichiarato inammissibi per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
3.1 Ed invero, quanto al profilo di attribuzione della condotta va rilevato le argomentazioni espresse in sentenza non appaiono manifestamente illogiche. Si è evidenziato, in particolare, come anche il secondo coltello (quello custo nel vano portaoggetti) fosse ben visibile e nella immediata disponibilità della COGNOME. Non vi è pertanto possibilità alcuna di rivalutazione della statuizio merito.
3.2 Anche gli ulteriori profili di critica sono manifestamente infondati ragione della piena coerenza logica delle argomentazioni espresse in sede d merito. La condotta riguarda il porto di entrambi gli strumenti e non può integra per tale ragione, la ipotesi della particolare tenuità del fatto. La valutaz punto di diniego della pena sospesa risulta non sindacabile perché ancorata al d obiettivo della ricaduta nel reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elemen atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore delta cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore