Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39737 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2023
ha pronunciato la seguente
SEMPLIFICATA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
GLYPH
nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con la quale il primo giudice, a esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME per il delitto di ricettazione e la contravvenzione di porto senza giustificato motivo di coltelli fuori dalla propria abitazione.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, denunciando la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine a due distinti profili.
2.1. Quanto all’affermazione di responsabilità per il reato previsto dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Corte di appello non ha considerato i verbali delle s.i.t. rese da NOME e da NOME COGNOME, dai quali risulta che i due giovani si stavano lasciando, a seguito di un litigio, e NOME stava tornando a Novara presso l’abitazione dei genitori dopo avere messo nello zaino le proprie cose, fra le quali tre coltellini multiuso, trasportati, pertanto, con giustificato motivo.
In via subordinata, si sarebbe dovuta applicare la sola pena dell’ammenda, trattandosi di un evidente caso di lieve entità, in relazione sia alle circostanze dell’azione sia alla tipologia degli strumenti da taglio rinvenuti.
2.2. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale erroneamente non ha riconosciuto le attenuanti generiche, omettendo di considerare la condotta altamente collaborativa dell’imputato nell’immediatezza del fatto, e non ha applicato la disciplina del concorso formale fra i reati nonostante essi siano stati commessi con una sola azione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale h depositato conclusioni scritte.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
In ordine all’affermazione di responsabilità per la contravvenzione, va premesso che dalla ricostruzione in fatto delle sentenze di merito risulta che gli agenti di polizia intervennero in quanto un passante aveva segnalato un’accesa lite in corso, durante la quale NOME COGNOME era “stata picchiata dall’imputato”, come dalla stessa dichiarato.
La Corte non ha omesso di considerare le dichiarazioni rese da NOME nell’immediatezza del controllo né le sommarie informazioni testimoniali di NOME COGNOME: quanto alle prime, “nulla si dice in ordine al porto dei coltelli
né si deduce un motivo di trasferimento in altro luogo”, quanto alle seconde, la giovane riferì di “un porto non occasionale e in alcun modo giustificato”.
Il ricorrente ha prospettato una lettura diversa di dette dichiarazioni, reiterando il motivo già proposto con l’appello, incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregarnotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723).
Avuto specifico riguardo al travisamento della prova, si è affermato che «l’esame del vizio presuppone necessariamente che l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281449, non mass. sul punto).
Il principio va aggiornato dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura l’interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432).
La Corte di appello ha anche logicamente argomentato in ordine alla insussistenza, nella fattispecie, di un caso di lieve entità, date le caratteristich della lama dei tre coltelli, portati all’interno dello zaino in un contesto aggressività.
3 GLYPH
6. La motivazione della sentenza è incensurabile anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con il grave precedente penale dell’imputato, condannato per tentata rapina e tentato omicidio con l’uso di un coltello, reati commessi pochi mesi dopo i fatti di cui si tratta.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
Priva di ogni fondamento è la censura riguardante l’applicazione della disciplina del concorso formale di reati, considerato che il momento consumativo della ricettazione non va riferito al momento della detenzione del contrassegno provento del furto avvenuto la settimana precedente, bensì all’atto della sua ricezione, in quanto il delitto ex art. 648 cod. pen. ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa (ex plurimis cfr. Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279969 nonché Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270522).
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dí colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 luglio 2023.