Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 18/01/1995
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASS 1/4RI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.09.2024, la Corte d’Appello di Cagliari, SezionE Distaccata d Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Sassari del 27.05.2021, che w eva dichiarato NOME NOME NOME colpevole dei reati di detenzione di sostanza stupefai :ente a fini spaccio (art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990), resistenza a pubblico ufficiale art. 337 c rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per t. so di stupefacenti alla guida (art. 187, comma 8, C.d.S.) e porto di armi od oggetti at :i ad off (art. 4 L. 110/1975), e perciò condannato alla pena di un anno e due mesi d reclusione e euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione della pena.
La Corte d’Appello, pur confermando la sentenza impugnata, disponeva I revoca della confisca del denaro in sequestro e la restituzione delle somme all’avente diritto.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato, tramite il difensore, ha propo ;t° ricors cassazione articolando quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. -; 3, comm e 1-bis, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la detenzione delle sostanze stupef icenti sarebbe avvenuta per uso esclusivamente personale e non a fini di cessione a terzi e chE , in ogni cas sarebbe ravvisabile l’esimente prevista nel citato comma 1 bis.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione dell’art. 337 c.p , contestand l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la condotta di fuga non avr bbe me pericolo l’incolumità dei militari operanti né di altri.
2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 187, com C.d.S., sostenendo che non vi sarebbe stato alcun rifiuto di sottoporsi agli ace rtamenti, avendo ricevuto formale invito in tal senso.
2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione dell’art. 4 L. 110/1975, tontestand sussistenza del porto di armi od oggetti atti ad offendere, essendo il colt allo rin strumento di lavoro per l’attività di giardinaggio svolta dall’imputato e che comur que non f destinato all’offesa.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 II primo motivo, relativo alla contestazione di cui all’art. 73, commi 1 e 5, D 309/1990, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio sc condo cu materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al li -nite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo r on costi prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, pt ò comun legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3 n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, COGNOME a e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.’, n.6575 del
10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923)
Nel caso di specie, la Corte di merito ha valorizzato elementi fattuali ( luantita cocaina, suddivisione in dosi, presenza di bilancino di precisione in auto, posses. AD di denar banconote di piccolo taglio) che, valutati unitariamente, concorrono a dimostrar( la detenzi finalizzata alla cessione.
3.2 Il secondo motivo, concernente la contestazione di cui all’art. 337 c.; ., è pari inammissibile in quanto mera riproposizione della questione posta in appello alla quale la Cor ha dato corretta risposta richiamando la consolidata giurisprudenza seccndo la qual l’elemento materiale della condotta incriminata sussiste nel caso – quale quello Iccertato specie – in cui l’agente si dia alla fuga alla guida di una autovettura ponendo ddiberatame in essere spericolate manovre idonee a mettere in pericolo sia gli inseguitori c le terzi della strada a (cfr., Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277137; nelle stesso se Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).
Nel caso di specie, la pericolosità della condotta di guida è stata adeguatamen motivata, evidenziando che l’imputato, nonostante i lampeggianti e le segna azioni, non limitava a sottrarsi all’alt, ma effettuava manovre pericolose attraversando un incrocio se rallentare e percorrendo un tratto stradale a velocità elevata, in orario notturno, mettendo a repentaglio l’incolumità degli agenti inseguitori e degli altri utenti della strada.
3.3 Il terzo motivo, relativo alla contestazione di cui all’art. 187, commi 8, C. manifestamente infondato.
L’accertamento del rifiuto di sottoporsi ai test previsti risulta adeguatami mte mot dalla Corte territoriale, che ha richiamato le dichiarazioni del Maresciallo operan :e COGNOME, quali emerge che il COGNOME era stato invitato più volte a sottoporsi al test, rifiutar dosi.
È quindi irrilevante l’assenza di un formale “ordine”, essendo sufficiente l’ invito” dagli agenti, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata.
3.4 II quarto motivo, concernente la contestazione di cui all’art. 4 L. 110/197 ugualmente inammissibile.
In tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, la Corte territoriale ha :orrett applicato il principio secondo cui, ai fini della punibilità della contravvenzione 1: i por giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di ogget ad offendere, di cui all’art. 4 secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, è rrilevante manchi l’elemento intenzionale o che il porto non sia diretto ad arrecare offesi alla pers Tale estremo, che si concreterebbe in un dolo specifico, non è richiesto dalla leg ge, tanto c se eventualmente sussista l’uso al fine di compiere reati, è prevista una circostan :a aggrava ad effetto speciale sempre che tale uso non costituisca una aggravante specifil a per il re commesso (Sez. 1, Sentenza n. 8897 del 11/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985 ) F v. 170661 01; e, di recente, Sez. 7, Ordinanza n. 31461 del 2024)
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha motivatamente escluso che il col:ello rinvenu nel portaoggetti dell’auto, con evidenti tracce di polvere bianca risultata cocain3 al narc
fosse strumento di lavoro per l’attività di giardinaggio, valorizzando l’orari( nottu rinvenimento e l’incompatibilità con la versione fornita dall’imputato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co 1.proc.pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il P esidente