Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7560 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7560 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 2220/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 7 luglio 2025 rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 in mesi due di arresto e 400 euro di ammenda.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato, lamentando con l primo motivo la violazione dell’art. 4 l. 110/75 per motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente illogica.
In particolare, la Corte non avrebbe spiegato adeguatamente perchŁ la mazza fosse considerata arma equiparata e non arma impropria
Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per motivazione apparente, contraddittoria o illogica.
Il ricorrente lamenta come il provvedimento impugnato non abbia dato rilievo agli elementi fattuali che avrebbero certamente fatto ritenere la particolare tenuità della condotta offensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile
La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato Ł causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perchØ in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d’appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le
sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999).
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01)
Le doglianze relative alla errata qualificazione dell’arma sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hanno affrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione degli elementi di prova nel giudizio di legittimità che Ł operazione non consentita.
In ogni caso le critiche contenute nel ricorso circa la qualificazione data dalla Corte territoriale all’oggetto si pongono in aperto contrasto con la radicata e incontrastata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ai fini del porto, ai sensi del primo comma art. 4 legge n. 110 del 1975, sono equiparati alle armi proprie anche altri strumenti, la cui destinazione naturale Ł l’offesa alle persone, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. ( V mass n 139341; ( V mass n 138978; ( V mass n 138979).* (Sez. 1, n. 11687 del 18/10/1982, Pineda, Rv. 156530 – 01)
Quanto alla causa di non punibilità, la Corte ha fornito una motivazione adeguata, non apparente, logica e non contraddittoria e dunque ciò che il ricorrente mira ad ottenere Ł una rivalutazione degli elementi fattuali che Ł operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME