Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7861  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a LEGNANO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CENICCOLA E.
che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E presente l’avvocato (COGNOME) COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso del P.G.
IN FATTO E IN DIRITTO
 Con sentenza resa in data 29 giugno 2022 il Tribunale di Milano ha affermato l penale responsabilità di COGNOME per i reati di : a) porto di un martel in gomma con punteruoli di metallo, ritenuto punibile ai sensi dell’art.4 legge n del 1975; b) rientro pel territorio del comune di Milano, dopo l’emissione del fo di via. Fatti constatati in Milano, il 2 giugno del 2020.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2023 ha confermato la prima decisione.
2.1 In particolare, quanto alla sussistenza del reato di cui al capo a) della r la Corte di merito evidenzia che:
il controllo è avvenuto all’interno di una delle stazioni (Bovisa) del terri Milano intorno alle ore 14.00 , l’oggetto è adeguato ad un impiego offensiv l’imputato ha cercato di sottrarsi al controllo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale. Il ricorso è affidato a due motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce assenza di motivazione sulle conclusioni scritte del parte pubblica.
In sentenza si afferma che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto motivi di appello, lì dove le conclusioni erano state adesive ai profili di sollevati dal condannato.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al contenut delle doglianze introdotte dall’imputato.
Si rappresenta, in ogni caso, che la motivazione con cui è stata confermata prima decisione è apodittica.
Le caratteristiche dell’oggetto e le modalità del porto non erano «chiarament indicative di un finalismo lesivo verso la persona, al di là degli errori contenuti nella contestazione (il martelletto era custodito tra gli indumenti po uno zaino e non nella vettura). Peraltro, trattandosi di un soggetto senza dimora non potrebbe dirsi integrata la previsione tipica, lì dove si richiede il ‘al di fuori della propria abitazione’.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
4.1 Ad essere fondato è, in particolare, il secondo motivo, data la incongruità d motivazione espressa in punto di sussistenza della penale responsabilità.
Va ricordato che la previsione di legge di cui all’art.4 legge n.110 del 1975, qu agli oggetti assimilabili alle armi improprie, richiede non soltanto la constata di assenza di ‘giustificato motivo’ del porto, ma anche l’ulteriore apprezzame delle circostanze di fatto in punto di destinazione dell’oggetto : gli oggetti i specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma secondo, della I. n. 110 1975 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli al oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte del disposizione, occorre anche che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” (ex multis, Sez. I n.10279 del 29.10.2011, dep.2012, rv 252223).
L’oggetto di cui è stato trovato in possesso (all’interno dello zaino) il COGNOME rientra tra quelli equiparabili alle armi improprie, e pertanto la punibilità de è correlata ad un esame in concreto di ‘circostanze di tempo e di luogo’ tal integrare la dimostrazione di un finalismo lesivo – indirizzato verso la perso non verso le cose – della condotta di porto.
4.2 Circa tale aspetto la decisione impugnata risulta, effettivamente, apoditt non intercetta alcun elemento di fatto che sostenga, in modo visibile, de finalismo.
Il controllo è avvenuto in pieno giorno, la condotta elusiva della identificazione è univoca (in rapporto alla consapevole violazione del divieto di fare rientro territorio milanese) e le stesse caratteristiche dell’oggetto – per come des nella contestazione – non appaiono dirimenti.
Al contempo, va precisato non è fondata la parte della critica lì dove si valoriz condizione di ‘senza fissa dimora’ del COGNOME. E’ evidente, infatti, che la cond tipica è integrata – sotto tale profilo – lì dove lo strumento atto ad offend portato in luoghi accessibili liberamente dai consociati e, dunque, il luogo ove verificato il controllo (una stazione ferroviaria) rientra nel cono applicativo previsione incriminatrice.
4.3 Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata limitatamente al capo oggetto di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione di cui all’art. legge n.110 del 1975, di cui al capo a), con rinvio per nuovo giudizio sul capo altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente