Porto di Armi Improprie: Quando un Bastone in Auto Diventa Reato?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26017/2025, è tornata a pronunciarsi su un tema tanto comune quanto delicato: il porto di armi improprie. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere la linea di confine tra un oggetto di uso comune e uno strumento atto a offendere, e sottolinea l’importanza di una motivazione adeguata da parte dei giudici, specialmente riguardo a istituti come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva fermato e trovato in possesso di un bastone di legno lungo 55 cm, custodito tra il sedile del conducente e lo sportello della sua autovettura. Il Tribunale di Roma lo riteneva colpevole del reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/1975, condannandolo a una pena di 2.000 euro di ammenda. Nonostante la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della lieve entità del fatto, il Tribunale non applicava né la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) né il beneficio della sospensione condizionale della pena.
I Motivi del Ricorso e la Disciplina del Porto di Armi Improprie
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando principalmente due vizi della sentenza. In primo luogo, una motivazione solo apparente sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In secondo luogo, e punto focale della decisione, la totale carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p.
La legge italiana distingue tra armi proprie (nate per l’offesa, come pistole e pugnali) e armi improprie. Queste ultime sono strumenti che, pur avendo una diversa destinazione (cacciaviti, mazze, bastoni), possono essere utilizzati per offendere. La sentenza ribadisce un principio consolidato: il porto di tali oggetti costituisce reato solo se avviene “senza un giustificato motivo”. Spetta quindi al soggetto dimostrare la legittimità del porto in base alle circostanze.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 131-bis del codice penale. I giudici hanno evidenziato una palese contraddizione nella decisione del Tribunale. Da un lato, il giudice di merito aveva qualificato il fatto come di ‘lieve entità’, concedendo le attenuanti generiche. Dall’altro, aveva omesso completamente di spiegare perché, nonostante tale valutazione, non ricorressero i presupposti per la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Cassazione ha sottolineato che il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione concreta e specifica quando nega l’applicazione di un beneficio di legge, specialmente quando gli elementi del caso (come la lieve entità) sembrerebbero indirizzare verso la sua concessione. Una motivazione assente o meramente apparente su un punto così decisivo costituisce una violazione di legge che vizia la sentenza.
Le Conclusioni
La sentenza in esame è un importante monito per i giudici di merito sull’obbligo di fornire una motivazione completa e non contraddittoria. Per i cittadini, chiarisce che il semplice possesso di un oggetto come un bastone in auto può integrare un reato se non supportato da una ragione valida e dimostrabile. Tuttavia, anche in caso di colpevolezza, se il fatto è di minima gravità, il sistema penale prevede strumenti come la non punibilità per tenuità del fatto, la cui esclusione deve essere sempre e rigorosamente giustificata dal giudice.
Quando il porto di un oggetto come un bastone è considerato reato?
Il porto di un bastone, o di qualsiasi altro strumento classificabile come arma impropria, è reato quando avviene al di fuori della propria abitazione e in assenza di un ‘giustificato motivo’. La legge considera armi improprie tutti gli strumenti che, in particolari circostanze di tempo e luogo, possono essere usati per l’offesa alla persona.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la condanna?
La Corte ha accolto il ricorso perché ha riscontrato una totale mancanza di motivazione nella sentenza del Tribunale riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il giudice di merito, pur avendo riconosciuto la lieve entità del fatto, non ha spiegato perché non ha ritenuto applicabile tale beneficio.
Cosa implica la decisione della Cassazione per il caso specifico?
La sentenza è stata annullata con rinvio, il che significa che un altro giudice dovrà riesaminare il caso. Questo nuovo giudice dovrà valutare specificamente se sussistono i presupposti per applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fornendo una motivazione adeguata e completa sulla sua decisione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26017 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 275/2025
UP – 15/04/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con sentenza in data 25/09/2024, il Tribunale di Roma ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 3, l.n. 110/75, per avere portato fuori dalla sua abitazione, senza un giustificato motivo, un bastone di legno della lunghezza di 55 cm il 24/07/2021 alle ore 15,00, tenendolo con sØ all’interno della sua autovettura tra il sedile del conducente e lo sportello. Lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto il fatto di lieve entità.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 163cod. pen., essendo apparente la motivazione sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso Ł fondato nei limiti appresso specificati.
E’ noto difatti che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorchØ non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona. In particolare «gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”» (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283101 – 01).
3. Fondato Ł invece il secondo motivo, che lamenta la carenza di motivazione circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.
Così Ł deciso, 15/04/2025
Il Presidente NOME COGNOME