Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAPRI il 01/01/1988
avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con sentenza del 18 novembre 2024 il Tribunale di Milano ha applicato ad NOME COGNOME la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di
euro 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di cui alli art. 4 legge n. 110 del
1975;
letto il ricorso con il quale è stato eccepito, primo motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del “giustificato motivo” della
detenzione in luogo pubblico e conseguente mancata assoluzione dell’imputato in ordine al reato contestato e, secondo motivo, vizio di motivazione con riferimento
al mancato riconoscimento della continuazione;
letta la memoria del difensore;
ritenuto che, quanto al primo motivo, la censura sia del tutto generica in ragione del fatto che il Tribunale ha adeguatamente motivato sull’assenza di un
giustificato motivo per il porto del coltello;
ritenuto, inoltre, infondato l’asserito vizio di motivazione, poichè il Tribunale ha chiarito che la condizione di senza fissa dimora non può, di per sé, legittimare il porto indiscriminato e ingiustificato di strumenti da punta e taglio. La condanna, basata su questa motivazione, appare coerente, considerato che COGNOME si è limitato ad affermare di essere senza fissa dimora;
ritenuto anche il secondo motivo inammissibile in quanto ripropositivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025