Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49430 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49430 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 2 marzo 2023 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 16 marzo 2022, ha condannato NOME COGNOME per i delitti di detenzione illecita di munizioni, porto di un’arma clandestina e ricettazione della stessa, accertati in data 14 settembre 2020.
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, relativi alla qualificazione del reato di porto della pistola come un mero trasporto, e alla carenza della prova del dolo quanto al delitto di ricettazione. Ha respinto anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, stante la gravità e pericolosità del fatto, e ritenendo irrilevante, a tale fine, la mer incensuratezza dell’imputato, in assenza di segnali di resipiscenza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla dichiarazione di colpevolezza per i reati di porto della pistola e detenzione delle munizioni, perché l’arma è stata rinvenuta dentro l’autovettura da lui guidata, e quindi non era portata bensì trasportata, circostanza che esclude che essa fosse, in concreto, immediatamente utilizzabile.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza del delitto di ricettazione. La Corte non ha risposto al motivo di appello che affermava la mancanza di prova della consapevolezza dell’imputato circa la provenienza illecita della pistola, circostanza che esclude la sussistenza del necessario dolo, e non ha risposto neppure alla richiesta subordinata di qualificare il fatto nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod.pen.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all’omessa concessione delle attenuanti generiche, negate dal giudice di appello solo a causa dei suoi precedenti penali, ma di fatto senza una motivazione. Tale decisione ha comportato anche l’irrogazione di una pena eccessiva, non proporzionata al fatto.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere i giudici negato la concessione delle attenuanti generiche e confermato l’irrogazione di una pena eccessiva, senza spiegare i motivi di tali decisioni e l’iter logico ad esse sotteso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e aspecificità.
3.1. Nel primo motivo il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello nel merito, come riportati nella stessa sentenza impugnata, senza confrontarsi con essa, che li ha esaminati e li ha ritenuti infondati, con motivazione adeguata e non illogica. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto correttamente qualificato il fatto, dal momento che anche il trasporto di un’arma sull’auto, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce il delitto di porto illegale della stessa se l’imputato, pur non avendo l’arma addosso, può facilmente acquisirne la disponibilità materiale (si veda, tra le molte, Sez. 4, n.23702 del 16/05/2013, Rv. 256205). Inoltre la sentenza precisa che, secondo le prove raccolte, l’imputato non stava compiendo un semplice trasporto, perché custodiva l’arma su di sé, in un marsupio che indossava a tracolla: è dunque evidente che egli aveva la diretta disponibilità dell’arma stessa, in quanto avrebbe potuto utilizzarla all’istante. A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha offerto alcun elemento ulteriore, né ha contestato la ricostruzione del fatto effettuata dai giudici di appello, continuando a descriverlo come un mero trasporto di un’arma custodita all’interno di un autoveicolo.
E’ un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), ed «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Esula, infatti, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo seguito del giudice, accertando se questi abbia dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza.
Questo motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha valutato i motivi di appello relativi alla sussistenza del dolo del reato di cui all’art
648 cod.pen., e alla riqualificazione del reato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 648, quarto comma, cod.pen., e li ha respinti con una motivazione sintetica, ma completa, logica e non contraddittoria. La Corte, infatti, ha ritenuto certa la consapevolezza della provenienza illecita della pistola, in quanto priva di matricola e acquistata, secondo l’ammissione dell’imputato, al di fuori dei circuiti ufficiali, e grave la condotta, relativa al porto di un’arma clandestina avente una elevata potenzialità offensiva. Anche in questo caso l’inammissibilità del motivo di ricorso consegue alla reiterazione del relativo motivo di appello senza il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che non vengono esaminati e in ordine ai quali non si individua, quindi, in concreto, alcun vizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, nella determinazione della
causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
GLYPH