Porto d’Armi: Avere uno Storditore Elettrico in Auto è Reato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di porto d’armi: il semplice possesso di uno storditore elettrico al di fuori della propria abitazione, ad esempio in auto, senza una valida ragione, integra un reato. Questo caso offre spunti importanti per comprendere quando il possesso di oggetti atti a offendere diventa penalmente rilevante e quali sono i limiti di un ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento dello Storditore
Il caso nasce da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine su un’autovettura. Durante una perquisizione personale, gli agenti rinvenivano uno storditore elettrico nella portiera del lato guidatore. L’uomo alla guida veniva quindi processato e condannato sia in primo grado che in appello per il reato di porto abusivo di armi, ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/1975.
La condanna, emessa con rito abbreviato, consisteva in quattro mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda. La Corte d’Appello di Genova aveva confermato la decisione, ritenendo che l’imputato non avesse fornito alcun giustificato motivo per portare con sé lo storditore.
Il Porto d’armi e la Valutazione dei Giudici
I giudici di merito hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali:
1. Assenza di Giustificato Motivo: La legge punisce non il possesso in sé, ma il porto di un’arma o di un oggetto atto a offendere fuori dalla propria abitazione senza una ragione valida. Nel caso di specie, l’imputato non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile al momento del controllo, e la sola presenza dello strumento in auto non è stata ritenuta una giustificazione sufficiente.
2. Pericolosità del Soggetto: La Corte d’Appello ha anche escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa decisione è stata motivata sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato, dai quali i giudici hanno desunto una sua concreta pericolosità sociale.
Le Motivazioni della Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
I giudici di legittimità hanno osservato che il ragionamento della Corte d’Appello era logico, coerente e adeguatamente motivato. La Corte territoriale aveva correttamente escluso la presenza di un giustificato motivo e aveva valutato la pericolosità del soggetto in modo congruo. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non ha contestato specifici errori di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi processuali. Questo tipo di richiesta, che attiene al merito dei fatti, è inammissibile in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: portare con sé strumenti come storditori elettrici, coltelli o altri oggetti atti a offendere è un reato se non supportato da una ragione valida e dimostrabile. La generica esigenza di difesa personale non è, di norma, considerata un ‘giustificato motivo’.
Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti), e non su una semplice rilettura dei fatti. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione un passo da ponderare con attenzione.
È legale portare uno storditore elettrico in auto per difesa personale?
No. Secondo questa ordinanza, portare uno storditore elettrico fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo costituisce reato. La sua semplice presenza in auto non è considerata una giustificazione sufficiente.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione considerato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
I precedenti penali di una persona possono influenzare la valutazione del reato di porto d’armi?
Sì. Nel caso specifico, i numerosi precedenti penali dell’imputato sono stati un elemento decisivo per la Corte d’Appello per escludere la non punibilità del fatto, indicando una valutazione della sua pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32692 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il giorno 30 maggio 2022, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda (con la riduzione prevista per il rito abbreviato) perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, uno storditore elettrico rinvenuto, a seguito di perquisizione personale operata dalle forze dell’ordine, nella portiera del lato guidatore dell’autovettura da lui condotta (fatto commesso il 4 febbraio 2020);
Ritenuto che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha escluso la sussistenza del giustificato motivo del possesso dell’arma, considerato che essa si trovava nell’auto e che, al momento della perquisizione, egli non aveva indicato alcuna giustificazione circa il relativo possesso;
Ritenuto, poi, che la Corte di appello, sempre in modo coerente, ha escluso l’ipotesi di non punibilità per la pericolosità dell’imputato desunta dai suoi numerosi precedenti penali;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 settembre 2025.