Porto d’armi: perché un ricorso generico in Cassazione viene respinto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità per i ricorsi, in particolare in materia di porto d’armi e oggetti atti ad offendere. La decisione sottolinea come un ricorso non possa limitarsi a ripetere le argomentazioni già esposte e respinte nei gradi di giudizio precedenti, ma debba confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo caso offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti processuali e sulla normativa applicabile ai reati di porto abusivo di armi.
I fatti del processo e la condanna
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, relativo al porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’imputato era stato condannato in primo grado a una pena di quattro mesi di arresto e a un’ammenda. La sentenza era stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, che aveva rigettato le obiezioni della difesa.
Contro la decisione di secondo grado, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge, con particolare riferimento all’articolo 80 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
I motivi del ricorso e la valutazione della Cassazione sul porto d’armi
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava essenzialmente su due punti:
1. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua decisione, limitandosi a respingere i motivi di gravame.
2. Violazione di legge: Si contestava l’errata applicazione della normativa sul porto d’armi, richiamando disposizioni del T.U.L.P.S. per definire quali strumenti fossero da considerarsi atti ad offendere.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i profili, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni dell’inammissibilità
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, per quanto riguarda il presunto vizio di motivazione, i giudici hanno osservato che il ricorso si limitava a reiterare pedissequamente i motivi già presentati in appello. Tale modalità non è consentita, poiché il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione adeguata a tutti i profili sollevati, rendendo il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, riguardo alla violazione di legge, la Corte ha evidenziato un errore giuridico macroscopico. Il ricorso faceva riferimento agli articoli 42 del T.U.L.P.S. e 80 del relativo regolamento per l’individuazione degli strumenti atti ad offendere. Tuttavia, come chiarito da una consolidata giurisprudenza (richiamando una sentenza del 1994), tali norme devono considerarsi abrogate a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 110 del 1975. La normativa di riferimento per il reato di porto d’armi o oggetti atti ad offendere è esclusivamente l’art. 4 di questa legge. Pertanto, il richiamo a norme superate ha reso il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni: implicazioni della decisione
La decisione della Corte di Cassazione è un monito importante per la pratica legale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e pertinente, evitando la mera ripetizione di argomenti già vagliati e basandosi sulla normativa vigente. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha non solo confermato la condanna dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce, da un lato, il rigore formale richiesto per accedere al giudizio di legittimità e, dall’altro, la centralità della Legge n. 110/1975 come unica fonte normativa per la disciplina del porto di oggetti atti ad offendere.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere i motivi già presentati e respinti in appello, senza criticare specificamente la motivazione della sentenza di secondo grado, oppure quando si fonda su norme di legge che sono state abrogate e non sono più in vigore.
Qual è la normativa di riferimento per il reato di porto di oggetti atti ad offendere?
La normativa di riferimento è l’art. 4 della Legge n. 110 del 1975. Le precedenti disposizioni, come l’art. 42 del T.U.L.P.S. e l’art. 80 del relativo regolamento di esecuzione, sono da considerarsi abrogate per questa specifica materia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2109 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 6.3.2025, che ha confermato la condanna 6 7-0 in primo grado dell’imputato alla pena di quattro mesi di arresto e F13170)euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Rilevato che, nella parte in cui deduce vizio di motivazione, il ricorso si limita a reiterare i motivi di appello, già disattesi, invece, dalla sentenza di secondo grado con motivazione adeguata in ordine a tutti e tre i profili interessati;
Considerato, quanto alla violazione di legge dedotta con riferimento all’art. 80 Reg. Tulps, che il ricorso non tiene conto che, ai fini della individuazione degli strumenti di punta e da taglio atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo, devono ritenersi abrogati gli artt. 42 T.U.L.P.S. e 80 del relativo regolamento di esecuzione, a seguito all’entrata in vigore della legge n. 110/1975 art. 4 (Sez. 1, n. 3257 del 21/2/1994, Farina, Rv. 199105 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025