Porto d’Armi: Quando un Ricorso è Troppo Generico per Essere Accolto
Il tema del porto d’armi o di oggetti atti a offendere è sempre delicato e soggetto a un’interpretazione rigorosa della legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3484/2024) ci offre uno spunto fondamentale non tanto sulla natura del reato, quanto sui requisiti procedurali per contestare una condanna. Vediamo come un ricorso formulato in modo vago e generico possa essere fatale per l’imputato, portando non solo alla conferma della condanna ma anche a sanzioni aggiuntive.
I Fatti del Caso in Analisi
Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Forlì per la contravvenzione prevista dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, per aver portato con sé, senza un giustificato motivo, un taglierino (cutter). Il giudice di primo grado, pur riconoscendo la lieve entità del fatto, aveva comunque emesso una sentenza di condanna.
L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare la sentenza. L’atto di appello, successivamente qualificato come ricorso per Cassazione, si concentrava su un unico punto: l’esistenza di un valido motivo che giustificasse il possesso del taglierino. Tuttavia, la difesa si limitava a criticare la motivazione del giudice, definendola genericamente ‘non convincente’ e non conforme alla logica e alle massime di esperienza.
La Decisione della Corte sul porto d’armi
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici supremi non sono nemmeno entrati nel merito della questione – ovvero se il motivo per portare il cutter fosse giustificato o meno – ma si sono fermati a un livello precedente, quello della correttezza procedurale dell’atto di impugnazione.
La Corte ha ritenuto il ricorso ‘completamente a-specifico’. Di fronte a una motivazione articolata e dettagliata del giudice di merito, la difesa non aveva contrapposto critiche puntuali e argomentate, ma solo un’affermazione generica e apodittica di dissenso.
Le Motivazioni della Decisione: L’Importanza della Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nel principio fondamentale secondo cui un’impugnazione, per essere valida, deve contenere motivi specifici. Non è sufficiente affermare di non essere d’accordo con la sentenza. È necessario:
1.  Identificare chiaramente i punti della decisione che si ritengono errati.
2.  Argomentare in modo specifico le ragioni di fatto o di diritto per cui tali punti sarebbero sbagliati.
3.  Contrapporre alla motivazione del giudice una critica costruita e logica, basata sugli atti processuali.
Nel caso di specie, la difesa si era limitata a ‘sintetizzare le risultanze di prova’ e a ‘affermare apoditticamente’ che la giustificazione fornita dall’imputato era stata ingiustamente respinta. Questo approccio, secondo la Cassazione, non costituisce un vero e proprio motivo di ricorso, ma una mera lamentela, insufficiente a innescare una nuova valutazione da parte del giudice superiore. La mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata rende l’atto di appello inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze molto pesanti per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non è tutto. La Corte, ravvisando una ‘colpa’ nella presentazione di un ricorso palesemente infondato e irrituale, ha anche imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie o formulate senza la dovuta diligenza, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario. La lezione è chiara: impugnare una sentenza è un diritto, ma va esercitato con serietà, specificità e rigore tecnico.
 
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è giudicato ‘a-specifico’?
La Corte lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza impugnata diventa definitiva e l’appello viene respinto per una questione procedurale.
È sufficiente dichiarare in un ricorso che la motivazione di un giudice ‘non è convincente’?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, un’affermazione del genere è generica e apodittica. L’atto di impugnazione deve contenere critiche specifiche e argomentate contro le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza che si contesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione in modo irrituale. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3484  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Forlì lo ha condanNOME per la contravvenzione di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, ritenendo il fatto di lieve entità ai sensi del ter comma della citata disposizione;
rilevato che il ricorso (così com’è stato qualificato l’atto di appello dalla Corte territoriale), vertente sull’esistenza del giustificato motivo per il porto dell’arma si appalesa completamente a-specifico poiché, a fronte dell’articolata motivazione del Giudice di merito, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po fondamento della decisione impugnata, essendosi la difesa limitata a sintetizzare le risultanze di prova e ad affermare apoditticamente che la motivazione del Giudice in punto di ininfluenza della giustificazione fornita dall’imputato sul possesso del cutter «non è convincente», posto che «essa non supera, sia dal punto di vista logico, sia delle massime di esperienza, la normale comprensibilità»;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 18 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente