Porto d’Armi: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame riguardava una condanna per porto d’armi, specificamente un coltellino, e offre spunti cruciali sui limiti dell’appello alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’appello di Torino per la contravvenzione prevista dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. L’accusa era quella di aver portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un coltellino rudimentale. La pena inflitta era di due mesi e quindici giorni di arresto, oltre a quattrocento euro di ammenda.
I Motivi del Ricorso e la questione sul Porto d’Armi
L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione. Le sue doglianze si basavano su presunti vizi della sentenza d’appello, tra cui l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o illogicità della motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte d’appello non avesse correttamente valutato la possibilità di configurare l’ipotesi di un fatto di ‘lieve entità’, che avrebbe potuto comportare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla natura stessa del ricorso presentato. Secondo i giudici, le censure mosse dalla difesa non evidenziavano reali errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso era fondato su censure non consentite. Invece di contestare la violazione di norme di legge, l’imputato chiedeva ai giudici di legittimità di riconsiderare gli elementi fattuali del caso, come la natura del coltello e le circostanze del suo porto. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione logica e coerente, priva di contraddizioni, per giustificare la condanna e il trattamento sanzionatorio applicato. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito è stato ritenuto inattaccabile. Di conseguenza, i rilievi difensivi sono stati interpretati come un tentativo di provocare una ‘non consentita riconsiderazione di elementi fattuali’, mascherata da denuncia di vizi motivazionali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del fatto. Il suo compito non è stabilire come sono andate le cose, ma assicurare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che il ricorso per cassazione deve essere attentamente calibrato per contestare esclusivamente errori di diritto (error in iudicando) o vizi procedurali (error in procedendo), evitando di trasformarlo in un appello mascherato. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma ulteriore alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze dei tribunali inferiori, non condurre un nuovo processo sui fatti.
Per quale motivo il ricorso per il porto d’armi è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, si basava su censure che richiedevano una rivalutazione degli elementi di fatto, attività non permessa in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta logicamente coerente e priva di vizi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9199 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il 01/01/1977
avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d’appello di Torino
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 11/04/2023, nella parte in cui aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltellino rudimentale lo ha invece assolto dal reato di cui all’art. 337 cod. pen., per l’effetto rideterminando la inflitta all’imputato nella misura di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro quattrocent ammenda.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME denunciando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, quanto alla mancata configurabilità dell’ipotesi di lieve entità.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sull ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale – per quanto di interesse questa sede – ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello, riconducibile al preve giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giud di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, non vi è chi non r come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà n emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.