Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45339 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 14/06/2022 del TRIBUNALE di COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, stante l’intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di COGNOME i composizione monocratica ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla p abitazione – senza giustificato motivo – un coltello lungo sedici centimetri, lama a punta della lunghezza di sette centimetri e, per l’effetto, ritenuta l’i attenuata di cui al terzo comma della succitata norma, lo ha condanNOME alla pena di euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ne contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
1.1. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva sussunta nel pronuncia di merito, i Carabinieri della stazione di Poggioreale – durante servizio di perlustrazione del territorio – effettuarono il controllo Volkswagen Golf, alla cui guida si trovava, al momento, l’originario coimputato NOME COGNOME e a bordo della quale viaggiava anche l’odierno ricorrente Effettuata una perquisizione personale, i militari rinvennero – per quanto ora interesse – il coltello sopra descritto, che COGNOME deteneva all’interno della del giubbotto.
1.2. Quanto alla ragione sottesa alla conduzione di tale arnese, l’imputat affermò di svolgere l’attività di allevatore di pecore; sostenne, quindi, di e solito adoperarlo per effettuare la pulizia degli animali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell’art. 173 disp. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, vengono denunciati il travisamento della prova e l’erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui il Giudice di merito ha considerato esaustive le giustificazioni immediatamente fornite dall’imputato Questi ha ben spiegato, infatti, le ragioni poste a fondamento del porto del colte dipanando una tesi a discolpa che è risultata confermata, sostanzialmente, anch dalla testimonianza resa dall’ufficiale di polizia giudiziaria operante.
Vi è stata, però, una fallace applicazione della legge penale ad opera de giudicante, posto che – dell’ipotizzato modello legale – non sussisteva alcuno presupposti costitutivi. E infatti, l’imputato ha come detto fornito va giustificazioni; viepiù, è evidente come tale strumento non potesse esse utilizzato al fine di recare offesa alla persona.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la mancanza di motivazione – nella sentenza impugnata – in ordine alla invocata applicazione dell’istituto d non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione dell’intervenuta estinzione del contestato rea per prescrizione. Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza ha chiar come – al momento del controllo – il ricorrente non indossasse abiti da lavoro; c vale a rendere radicalmente inattendibile la spiegazione fornita, circa l’esige lavorativa asseritamente atta a giustificare del porto del coltello. Del res rinvenimento è avvenuto all’interno di una stazdone di servizio, ossia in un luo potenzialmente idoneo all’uso dello strumento a fini eteroaggressivi.
La sentenza impugnata non contiene, invece, alcuna motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. Risulta mat però, la prescrizione quinquennale, risalendo il fatto al 12/01/2018.
La difesa ha presentato conclusioni scritte, richiamandosi alle gi formulate doglianze e domandando l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
Con riferimento alla prima doglianza, a mezzo della quale il ricorrente lamenta l’errore nel quale il Tribunale sarebbe incorso, nel valutare inconsiste la giustificazione fornita dal prevenuto circa il possesso del coltello, ril Collegio che – nella motivazione della sentenza impugnata – risultano ben esposte le ragioni poste a fondamento di tale convincimento. Esibendo dunque un apparato motivazionale esaustivo, lineare e del tutto coerente con i canoni della logi con i principi di diritto ripetutamente enucleati in sede di legittimità, il Tribunale di COGNOME ha valorizzato la dichiarazione resa dal teste di p.g.; quest’ultim affermato, infatti, come l’imputato – al momento del controllo – vestisse normali abiti civili e non abiti da lavoro. Ciò rende chiara – ad avviso del Giud di merito – la fragilità della spiegazione fornita a discolpa. Pur a voler ammettere che, come pure sostenuto, l’imputato non abbia avuto il tempo sufficiente pe cambiarsi d’abito una volta termiNOME il lavoro, ciò comunque non potrebbe valere a giustificare il porto del coltello.
Tali considerazioni svolte dal Tribunale dimostrano – con tutta evidenza come il porto del coltello fosse privo di giustificazione, non potendo assume
alcuna valenza, in senso positivamente apprezzabile, l’asserita dimenticanza d parte dell’agente, la quale inerisce chiaramente al versante soggettivo del fa contravvenzionale e non a quello oggettivo, relativo agli elementi negativi rispe al fatto tipico, quale è il “giustificato motivo”.
Congrua e giuridicamente ineccepibile si appalesa anche la motivazione della sentenza impugnata, circa il dedotto profilo della destinazione dell’arma compimento di atti eteroaggressivi. Trattasi dì profilo estraneo alla struttura contestato paradigma normativo, che ha riguardo, invece, al solo versante dell offensività in astratto della condotta. Il motivo deve reputarsi, in defini inammissibile in quanto aspecifico e confutativo.
Giova infine precisare come i numerosi periodi di sospensione del corso della prescrizione, dettagliatamente indicati nella motivazione della senten impugnata, valgano a rendere non ancora spirato il relativo termine e, dunque, ancora non estinta la contravvenzione per la quale si procede.
Appare invece meritevole di accoglimento la seconda censura, attinente alla omessa motivazione in ordine alla invocata applicazione dell’art. 131-bis co pen. Trattasi di istituto la cui applicazione è stata ritualmente invocata dalla dell’imputato, in sede di conclusioni, tanto che risulta espressamente riport nella sentenza impugnata, laddove si trovano sintetizzate le conclusioni formulat dalle parti; il Giudice di merito, però, omette di confrontarsi con tale richi Deve sul punto rammentarsi che ricorre il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sia in presenza di una car grafica della stessa, sia allorquando le argomentazioni addotte dal giudice dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, appaiano prive della necessaria completezza, se rapportate a specifiche doglianze prospettate dall difesa e connotate in termini di decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Grec Rv. 244763). Nel caso di specie ricorre una mancanza, anche grafica, di dialogo con la specifica richiesta difensiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si procederà all’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al profilo dedotto con i secondo motivo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di COGNOME in diversa composizione fisica. Il ricorso sarà dichiarato inammissibile quanto resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Trib di COGNOME, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto
Così deciso in Roma, il 13 settembre 202:3.