Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20303 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20303 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO NOME nato a Rho, il 18/10/1986
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigett del ricorso;
udito il difensore, avv. COGNOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte d’appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Milano aveva condannato NOME COGNOME per il reato di porto senza giustificato motivo di un manganello telescopic ferro, della complessiva lunghezza di sessantasei centimetri.
1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l’arma e rinvenuta, in esito a una perquisizione, nell’autovettura condotta dall’impu sul sedile di fianco al guidatore.
Il Giudice di primo grado riteneva contraria alle risultanze di pr (segnatamente, la deposizione del teste verbalizzante NOME COGNOME la esposta dall’imputato in occasione dell’esame, secondo cui il manganello, pertinenza del cognato NOME COGNOME proprietario dell’auto, era stato da que dimenticato nel veicolo e che COGNOME non si era accorto della sua presenz perché l’arma era contenuta in una custodia.
La Corte di appello, rispondendo alle censure dell’imputato, respin preliminarmente l’eccezione di prescrizione del reato, ha confermato conclusione del Giudice di primo grado in punto di assenza della custodi dell’arma nell’abitacolo del mezzo, ha escluso l’invocata incolpevol inconsapevole detenzione del manganello telescopico e la possibilità di ritener fatto lieve ai sensi dell’art. ex art. 4, comma 3, ultima parte, legge 18 1975, n. 110.
Ricorre per cassazione COGNOME per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. COGNOME e deduce sei motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in punto di erron rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La Corte di appello ha ritenuto il reato non estinto per prescrizione ave fatto applicazione della c.d. riforma Orlando, richiamando a sosteg giurisprudenza di legittimità, trascurando che il tema non è stato oggett univoca soluzione, essendovi arresti difformi.
Il ricorrente, dopo avere ripercorso la motivazione degli arresti cont all’applicabilità della riforma Orlando, ritenendola superata dalla c.d. ri Cartabia, chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata p essersi il reato estinto per prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia l’illogicità della motivazione, perc fondata su elementi di prova inverosimili.
Il ricorrente insiste sul già denunciato travisamento della prova deriv dalla deposizione del teste COGNOME che avrebbe dichiarato, con affermazion
«grossolana illogicità», di aver visto il manganello all’interno del ve nonostante la portiera dell’auto fosse completamente chiusa, attraverso finestrino; ciò che – secondo il ricorrente – non era possibile, poiché lo verbalizzante aveva dichiarato che l’arma era posta sul sedile accanto a que del guidatore e, in tale posizione, non era visibile dall’esterno dell’autovett
Osserva, inoltre, il ricorrente che la presenza in auto del mangane telescopico, arma che non presenta alcuna somiglianza con quelle convenzionali (pistola o un pugnale), ben sarebbe potuta sfuggire all’imputato ove, esempio, lo stesso si fosse trovata a terra nell’abitacolo del veicolo.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 63 e 191 proc. pen. in punto di utilizzo delle dichiarazioni rese dall’imputato al mom del controllo.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe attribuito vale probatoria alle dichiarazioni che il teste COGNOME ha raccolto nell’immediatezz controllo, quando l’imputato aveva dichiarato di essere il proprietario dell’ar di averla portata con sé per difesa personale. Le dichiarazioni in par inutilizzabili, avrebbero «inciso fortemente sull’esito condannatorio procedimento».
2.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in punto di erronea lettura d dichiarazioni del teste NOME COGNOME immotivatamente ritenute di gra inferiore rispetto alla deposizione del teste verbalizzante COGNOME
Osserva il ricorrente, come quest’ultimo abbia, peraltro, dichiarato di ricordare il particolare dell’esistenza del fodero, sicché le deposizioni d testimoni, lungi dal confliggere, s’integrano vicendevolmente in senso favorevo al condannato.
2.5. Con il quinto motivo si denunciano vizi della motivazione e travisamento delle prove in punto di elemento psicologico del reato.
Il dato, del tutto trascurato dal giudice di appello, dell’a dell’autovettura sulla quale il manganello è stato rinvenuto, avrebbe dov indurre maggiore cautela nell’affermazione di responsabilità, dovendo ricorre prove stringenti in ordine alla consapevolezza e volontarietà dell’azione trasporto dell’arma. Si è trascurato il dato che l’imputato aveva occasionalm utilizzato l’auto prestatagli da Pace e che ben poteva non essersi reso conto presenza dell’arma.
2.6. L’ultimo motivo lamenta la violazione dell’art. 4, comma 3, leg numero 110 del 1975, in punto di ritenuta insussistenza della attenuante de lieve entità del fatto.
La motivazione della Corte di appello sul punto farebbe erroneo riferimento alle «precedenti condanne», pur se l’imputato è stato condannato esclusivamente per la cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, mentre l’altro reato che risulta iscritto nel casellario giudiziale è stato estinto pe esito positivo della messa alla prova.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che denuncia motivi in parte non consentiti, in parte infondati dev’essere rigettato.
È infondato il primo motivo di ricorso, poiché la questione giuridica posta dal ricorrente è stata recentemente risolta con le Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, dalla cui informazione provvisoria n. 19/2024, si evince che, al quesito «Se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 29017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019», questa corte di legittimità ha risposto affermativamente.
L’eccezione di prescrizione è stata, dunque, correttamente respinta dalla Corte territoriale (p. 3) che ha osservato che il termine di prescrizione, avuto riguardo alla suindicata sospensione, non era spirato alla data della pronuncia di appello e, osserva il Collegio, neppure alla data della presente pronuncia.
Il terzo motivo, logicamente preliminare rispetto ai restanti, è privo di qualsivoglia pregio.
Il principio invocato dal ricorrente riguardante l’inutilizzabilità del dichiarazioni che la Corte di appello ha richiamato nella motivazione (p. 4) è condiviso dal Collegio, ma privo di rilievo nel caso che ci occupa.
Infatti, è ben vero che «Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall’inizio doveva essere sentita come imputato o indagato, previsto dall’art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119 – 01».
E, tuttavia, com’è reso evidente dalla lettura della sentenza impugnata Giudice di appello ha confermato l’affermazione di colpevolezza essenzialmente sulla scorta della deposizione del teste COGNOME e sulla ritenuta irrilevanza di del teste COGNOME
Inoltre, il ricorrente si è limitato ad affermare che le dichiara inutilizzabili avrebbero «inciso fortemente sull’esito della condanna», se indicare in che modo la loro eliminazione avrebbe avuto rilievo tale disarticolare il ragionamento della Corte territoriale; con ciò incorrendo n sanzione d’inammissibilità del motivo, per a-specificità. In tema di ricorso cassazione, è infatti onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità processuali indicare, a pena d’inammissibilità del ricorso per genericità motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l’incide complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire decisività con riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 de 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123 – 01; Sez. 6, n. 49970 de 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254108 – 01).
Il secondo, il quarto e il quinto motivo – che possono essere tra congiuntamente attesa la connessione logica delle censure prospettate – son motivi non consentiti, perché reiterativi e interamente versati in fatto.
La Corte di appello ha puntualmente analizzato (p. 4) la deposizione de teste COGNOME ed ha ritenuto – con motivazione aderente alle risultanze di pro logicamente coerente – che questi, con chiarezza, precisione e genuinità, ave espressamente affermato di non ricordare la presenza di una custodia (che, difatti, non era stata neppure indicata nel verbale di sequestro), ma di a certamente visto il manganello telescopico allocato sul sedile del passeggero.
A fronte di tale motivazione, osserva il Collegio, non solo non è ravvisabile lamento vizio di travisamento della prova poiché l’informazione è stata utilizz esattamente nel senso attribuito dal teste, ma soprattutto le diverse ip ricostruttive sulle quali s’insiste nel ricorso sono meramente assertive, fo sulla sola parola dell’imputato (che, com’è noto, ha diritto al mendacio), oltr confliggenti tra loro (mentre, invero, in appello si è insistito sulla presenza custodia che occultava l’arma all’imputato, dunque inconsapevole di trasportarl nel ricorso si è fatto riferimento, non a caso in termini meramente ipotet all’ipotesi che il manganello fosse non visibile perché si trovava sul fo dell’abitacolo della vettura).
Anche la circostanza della proprietà in capo ad altri dell’autovettura su quale il manganello era trasportato è stata tenuta in adeguato conto dal Giudi
di appello, sebbene implicitamente, quando ha vagliato sia la versione alternat dell’imputato, sia la deposizione di COGNOME
È appena il caso di ricordare che, nella motivazione della sentenza, il giud del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risult processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lo valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del s convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese l deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01).
In ogni caso, del tutto irrilevante è il rilievo della proprietà dell’auto, p com’è stato motivato congruamente – l’arma si trovava, ben visibile, sul sedile fianco al conducente.
La Corte di appello si è fatta altresì carico, con motivazione scevra fratture razionali, di indicare le ragioni per la quali – alla stregua del probatorio riveniente dalle dichiarazioni del teste COGNOME e del rinvenimento manganello nell’autovettura condotta dall’imputato – ha ritenuto di escludere inconsapevole ovvero un incolpevole porto dell’arma de qua, valorizzando il fatto che le dichiarazioni del teste COGNOME non avessero trovato alcun elemento d riscontro neppure riguardo a circostanze nella disponibilità del testimone, os l’asserita restituzione del fodero ovvero il trasloco, che avrebbe determinat dimenticanza del manganello nell’auto e ha evidenziato come, anzi, la prima di esse fosse contraddetta dal verbale di sequestro che, difatti, non fac menzione della presenza di foderi ovvero custodia presenti nell’autovettura.
Si tratta di motivazione che resiste alle censure reiterative e con valutative del ricorrente.
4. Infine, il sesto motivo, è infondato.
A ragione del diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, il Giudic appello ha motivato ponendo l’accento sulla potenzialità lesiva dell’arma, infer dalle dimensioni, dal materiale di costruzione e dalla pronta disponibilità all e sulle precedenti condanne.
Tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficient giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della l entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato conseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 13630 de
12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 01; Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, cancellieri, Rv. 255640 – 01).
5. Per le ragioni sin qui indicate, il ricorso dev’essere rigettato e il ric condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle sp
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso, il 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente