Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2574 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2574 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Mazara del Vallo il 23 maggio 2023.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in tre, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tr le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Compagnia RAGIONE_SOCIALE Mazara del Vallo, alle ore 3.10 del 23 maggio 2023, consentivano di accertare che NOME COGNOME deteneva un coltello a serramanico della lunghezza di quindici centimetri, con una lama di sei centimetri, che veniva trovato dai militari, all’esito di una perquisizione personale, in una tasca de pantaloni dell’imputato.
Ritenuto che l’elevato disvalore della condotta illecita di NOME, che risultava gravato altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Ritenuto, infine, che le circostanze in cui si era concretizzato il comportamento criminoso dell’imputato non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell’offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.