Porto d’armi ingiustificato: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso e sulla valutazione della responsabilità penale per il reato di porto d’armi ingiustificato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la sua condanna per il possesso di un coltello, delineando i confini tra legittima critica alla sentenza e inammissibile richiesta di riesame dei fatti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile del reato di porto di un coltello al di fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo. Durante la perquisizione del veicolo a sua disposizione, l’imputato aveva mostrato un evidente stato di nervosismo e non era stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile circa il possesso dell’arma.
Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e una violazione di legge in merito alla valutazione della sua responsabilità penale.
L’Analisi della Corte sul porto d’armi ingiustificato
La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure della difesa manifestamente infondate e generiche, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata su due punti fondamentali.
La questione della particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.)
In primo luogo, la Corte ha osservato che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non risultava formalmente dal verbale dell’udienza di merito. I giudici hanno sottolineato che sarebbe stato onere del difensore vigilare sulla corretta verbalizzazione delle proprie istanze.
In ogni caso, la Cassazione ha evidenziato come la sentenza del Tribunale, nel determinare la pena, avesse fatto leva sulla gravità del fatto, escludendo così implicitamente il riconoscimento della particolare tenuità. Un’adeguata valutazione della gravità del reato è infatti incompatibile con l’applicazione di tale causa di non punibilità.
La prova della responsabilità penale
Per quanto riguarda la responsabilità dell’imputato, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione operata dal Tribunale. Gli elementi a carico del ricorrente sono stati giudicati solidi e convergenti:
1. Nervosismo: Il forte stato di agitazione manifestato durante il controllo è stato considerato un valido indicatore dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza di detenere illegalmente l’arma.
2. Disponibilità del veicolo: L’imputato aveva la piena disponibilità del veicolo, essendo stato trovato più volte alla guida dello stesso in altre occasioni.
3. Assenza di giustificazione: Il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione valida e credibile per il possesso del coltello.
Secondo la Corte, questi elementi, nel loro complesso, costituiscono una base probatoria sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, e le argomentazioni della difesa rappresentavano un tentativo di ottenere una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure devono essere specifiche e basate su vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione palese), non su una diversa interpretazione delle fonti probatorie. Nel caso di specie, le critiche del ricorrente sono state qualificate come generiche e manifestamente infondate, poiché non hanno individuato un reale errore logico o giuridico nella sentenza impugnata, ma si sono limitate a proporre una narrazione alternativa dei fatti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere rigorosamente ancorato a questioni di diritto. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito. La decisione sottolinea inoltre l’importanza della diligenza processuale del difensore, che deve assicurarsi che tutte le istanze e richieste siano correttamente messe a verbale. Infine, conferma che per il reato di porto d’armi ingiustificato, indizi come il nervosismo e l’assenza di spiegazioni plausibili possono legittimamente fondare una sentenza di condanna.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, sulla base del provvedimento, emerge che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve essere formulata nei gradi di merito. La Corte ha rilevato che tale richiesta non risultava dal verbale d’udienza e che, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva già implicitamente escluso la tenuità del fatto valutando la gravità della condotta.
Quali elementi possono provare la colpevolezza per il porto d’armi ingiustificato?
Secondo la Corte, elementi come un forte nervosismo durante un controllo, la disponibilità del veicolo in cui si trova l’arma e l’incapacità di fornire una valida giustificazione per il possesso dell’arma sono sufficienti a dimostrare la responsabilità penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di AREZZO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME, nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione sia all’art. 131-bis cod. pen. che all’art. 4 I. n. 110 del 1975, come altre supportate da memoria difensiva, perché le prime sono manifestamente infondate e le seconde sono generiche e volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in questa sede.
Invero, quanto alle prime, va osservato che dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso, non risulta la richiesta di applicazione della causa di esclusion della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (il difensore, che si d dell’omissione, avrebbe dovuto vigilare sulla verbalizzazione). Va, comunque, rilevato che la sentenza facendo leva, con riguardo al trattamento sanzionatorio, sulla gravità del fatto esclude il riconoscimento di detta causa di non punibilità.
Per quanto concerne, invece, la prova della penale responsabilità del ricorrente in ordine al porto senza giustificato motivo del coltello fuori della propria abitazione detto Tribunale nella sentenza impugnata evidenzia che: – durante la perquisizione del veicolo, NOME mostrava forte nervosismo (a riprova, invero, della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie); – questi aveva, altresì, la disponibilità d veicolo, atteso che in varie occasioni, durante l’espletamento di servizi di controllo, era stata trovato alla guida dello stesso; – il ricorrente non dava alcuna valida giustificazione circa il possesso dell’arma.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 1 11 luglio 2024.