Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3290 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragion sottese all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordi al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico con lama della lunghezz di cm. 7, rilevando, tra l’altro, che l’imputato ha omesso, all’atto del contro polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta;
che, al riguardo, appropriato si palesa il richiamo al consolidato e condivi indirizzo ermeneutico secondo cui «Il “giustificato motivo” rilevante ai sen dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a poste dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da par verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, COGNOME, Rv. 256007 – 01);
che, peraltro, l’imputato, nel prosieguo del procedimento, ha offerto un versione dei fatti (stando alla quale il coltellino sarebbe stato destinat suddivisione della sostanza stupefacente che egli, nell’occasione, deteneva) ch come segnalato dal Tribunale, non varrebbe, comunque, ad escludere la rilevanza penale della condotta;
considerato, in ordine al secondo motivo, che il giudice di merito enunciato – sia pure, in parte, implicitamente – le ragioni ostativ all’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 1 cod. pen., connesse alle modalità oggettivamente rischiose della condott accertata (in tal senso deponendo il contesto urbano del porto, avvenuto n centro abitato di San Gavino Monreale), alla non esiguità del pericolo correla all’azione, al complessivo disvalore fattuale e giuridico della vicenda;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamen dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – risp alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità secondo cui:
– nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare t del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richie tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto dell valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattisp concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri prev dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado d colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e
specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto o motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da esclude impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.