Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28866 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CALTANISSETTA il 08/11/1978
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro 800 di ammenda, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, un coltello da cucina di lunghezza pari a 32,5 centimetri (di cui 19,5 centimetri di lama), detenuto all’interno del vano posto sotto la sella del ciclomotore.
Considerato che entrambi i motivi proposti dalla difesa, avv. D. NOME COGNOME (contraddittorietà ed apparenza della motivazione e violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.) devolvono censure riproduttive dei motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta e ineccepibile in diritto (cfr. pp. 3-5), nonché manifestamente infondato, per asserito difetto di motivazione che si assume apparente e contraddittoria e che, invece, è lineare in base alla lettura del provvedimento impugnato, nel quale è stata fatta lineare applicazione dei principi espressi a più riprese dalla Corte di legittimità.
Rilevato, infatti, che la Corte territoriale valorizza il contesto in cui è stato accertato il possesso ingiustificato del coltello reperito, con particolare riferimento al tipo arma (con lama di quasi venti centimetri), al precedente specifico per porto di armi e ai reati commessi con l’uso della violenza alla persona (rissa con lesioni e rapina aggravata), tutti elementi reputati, con ragionamento ineccepibile, ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto ascritto al ricorrente.
Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, la difesa espone mere doglianze in punto di fatto, come tali non consentite in sede di legittimità, e che la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo il quale il giustificato motivo, rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, va espresso nell’immediatezza del rinvenimento dell’arma, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte delle forze dell’ordine, non potendo considerarsi, all’uopo, l’eventuale giustificazione dedotta a posteriori dall’imputato (v. tra le altre, Sez. 1, n. 19307 del 2019, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 2013, Rv. 256007 – 01).
Considerato che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente