Porto d’Armi Ingiustificato: Quando un Coltello Porta alla Condanna
Il tema del porto d’armi ingiustificato è costantemente al centro del dibattito giuridico e sociale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che regolano questa materia, confermando la condanna di un uomo trovato in possesso di un coltello a scatto senza una valida ragione. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini della legge e le valutazioni operate dai giudici.
I Fatti del Caso: Un Coltello a Scatto per Strada
Un uomo è stato condannato in primo grado e in appello per la contravvenzione prevista dall’articolo 4 della legge 110/1975. Il reato contestato era quello di aver portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 25 centimetri. L’uomo era stato visto da personale delle forze dell’ordine mentre cercava di disfarsi dell’arma. La sua condanna era stata fissata a tre mesi di arresto e cinquecento euro di ammenda.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione contraddittoria e illogica da parte della Corte d’Appello. Secondo la difesa, i giudici avrebbero dovuto concentrarsi esclusivamente sulla concreta offensività dell’arma, valutando solo la lunghezza della lama, e avrebbero dovuto concedere l’attenuante della lieve entità, dato che l’aggravante della recidiva era stata esclusa.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che le censure sollevate erano infondate e miravano a una riconsiderazione dei fatti, attività non permessa in sede di legittimità. La decisione dei giudici di merito è stata quindi confermata in toto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le Motivazioni della Cassazione sul Porto d’Armi Ingiustificato
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri principali: la natura del ricorso e la valutazione della gravità del fatto.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
In primo luogo, la Cassazione ha chiarito che il ricorso era basato su censure non consentite. La difesa chiedeva, di fatto, una nuova valutazione degli elementi fattuali, come la ricostruzione storica della vicenda. Tuttavia, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito argomentazioni logiche e coerenti per giustificare la condanna, basate sul porto immotivato del coltello e sull’attribuzione certa del fatto all’imputato, non vi erano vizi da rilevare.
La Pericolosità dell’Arma e la Personalità del Soggetto
In secondo luogo, riguardo alla richiesta di applicazione dell’attenuante della lieve entità, la Corte ha confermato la valutazione negativa dei giudici di merito. L’attenuante è stata giudicata ‘impraticabile’ per due ragioni fondamentali:
1. Le caratteristiche dello strumento: Un coltello a scatto di 25 cm è stato considerato un’arma con una ‘sicura potenzialità lesiva’, indipendentemente dalla sola lunghezza della lama.
2. La personalità del soggetto: La Corte ha ritenuto rilevante la ‘negativa personalità del soggetto’, desumibile dal suo ‘vissuto delinquenziale’, per escludere la lieve entità del fatto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza alcuni principi chiave in materia di porto d’armi. In primo luogo, conferma che per integrare il reato è sufficiente portare con sé un’arma o uno strumento atto ad offendere senza un motivo valido e legittimo; non è necessario che l’arma venga effettivamente usata. In secondo luogo, la valutazione della gravità del fatto, ai fini della concessione di attenuanti, non si limita alla sola natura dell’oggetto, ma include anche le caratteristiche personali del reo. Infine, la decisione ribadisce i confini invalicabili del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti.
Perché il porto di un coltello a scatto è stato considerato reato in questo caso?
Il porto di un coltello a scatto fuori dalla propria abitazione è stato considerato reato perché l’imputato non aveva un “giustificato motivo” per portarlo. La legge vieta il porto di armi o strumenti atti ad offendere senza una ragione valida e dimostrabile.
È possibile ottenere l’attenuante della “lieve entità” per il porto d’armi ingiustificato?
No, in questo caso l’attenuante della “lieve entità” è stata negata. I giudici hanno ritenuto che le caratteristiche dell’arma (un coltello a scatto di 25 cm con alta potenzialità lesiva) e la personalità negativa del soggetto, desumibile dal suo passato, rendessero il fatto non meritevole di una pena ridotta.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le critiche sollevate dalla difesa non riguardavano errori di diritto, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti (come la ricostruzione della vicenda). Questo tipo di riesame non è consentito nel giudizio di Cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 07/11/1997
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confer decisione del Tribunale della medesima città del 02/10/2023, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 portato fuori dalla propria abitazione – senza giustificato motivo – un coltello a lunghezza complessiva pari a cm. 25, strumento da punta e da taglio atto ad offendere e esclusione della contestata recidiva, nonché applicata la diminuente del rito condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda, oltre al p delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME denunciando cumulativamente i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) proc. pen., per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché per o errata applicazione della norma di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975. In ipotesi Corte territoriale avrebbe dovuto soffermarsi esclusivamente sulla offensività concreta desumibile dalla lunghezza della sola lama del coltello; avrebbe poi dovuto considerare di lieve entità – l’operata esclusione, avvenuta già in primo grado, della contestata
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invo invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incent ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La sentenza impugnata ha rilevato t porto ingiustificato di un coltello a scatto, che veniva condotto nella pubblica immotivatamente e che era indubbiamente riconducibile al prevenuto, il quale veniva v personale otelle forze dell’ordine mentre se ne disfaceva. Le conclusioni raggiunte d distrettuale poggiano su argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre ch qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giudic dunque, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza.
L’invocata applicazione dell’attenuante della lieve entità, infine, è stat impraticabile, in ragione delle caratteristiche dello strumento, dotato di sicura potenz oltre che della negativa personalità del soggetto, come desumibile dal suo vissuto delin
A fronte di tale struttura motivazionale, scevra da vizi logici e giuridici, non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, i emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che pleceduno, il ricorso deve essere di inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
CJUI ICI U
– non ricorrendo ipotesi di al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
NOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.