Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17135 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confer decisione del Tribunale della medesima città del 02/10/2023, che aveva dichiarato NOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 portato fuori dalla propria abitazione – senza giustificato motivo – un coltello a lunghezza complessiva pari a cm. 25, strumento da punta e da taglio atto ad offendere e esclusione della contestata recidiva, nonché applicata la diminuente del rito condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda, oltre al p delle spese processuali.
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando cumulativamente i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) proc. pen., per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché per o errata applicazione della norma di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975. In ipotesi Corte territoriale avrebbe dovuto soffermarsi esclusivamente sulla offensività concreta desumibile dalla lunghezza della sola lama del coltello; avrebbe poi dovuto considerare di lieve entità – l’operata esclusione, avvenuta già in primo grado, della contestata
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invo invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incent ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La sentenza impugnata ha rilevato t porto ingiustificato di un coltello a scatto, che veniva condotto nella pubblica immotivatamente e che era indubbiamente riconducibile al prevenuto, il quale veniva v personale otelle forze dell’ordine mentre se ne disfaceva. Le conclusioni raggiunte d distrettuale poggiano su argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre ch qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giudic dunque, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza.
L’invocata applicazione dell’attenuante della lieve entità, infine, è stat impraticabile, in ragione delle caratteristiche dello strumento, dotato di sicura potenz oltre che della negativa personalità del soggetto, come desumibile dal suo vissuto delin
A fronte di tale struttura motivazionale, scevra da vizi logici e giuridici, non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, i emergenti dalla lettura della avversata decisione.
Alla luce delle considerazioni che pleceduno, il ricorso deve essere di inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
CJUI ICI U
– non ricorrendo ipotesi di al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Spebe
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.