Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 29/04/1975
avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d’appello di Palermo
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato l sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese del 29/05/2023, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. commesso il 01/12/2019, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramani e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro millecinquece di ammenda, oltre spese processuali, disponendo anche la confisca e distruzione del coltello i sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME denunciando anzitutto la mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta, oltre che lamentando il difetto di omessa motivazio della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il reato contravvenzionale ascritto ha un termine ordinario di prescrizione che è a quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatto risale 01/12/2019, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 01/12/2024. È poi noto che l Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente chiamate a pronunciarsi, in tema di disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, t e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; il massimo conses di questa Corte, dunque, ha deciso che tale disciplina debba continuare ad essere applicata pure all’indomani dell’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, 134 – in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Al sopra individuat termine massimo quinquennale, quindi, deve aggiungersi l’ulteriore periodo di cui all’art. cod. pen., come modificato dall’art. 1 comma 11 lett. b) legge 23 giugno 2017, n. 103, che pu giungere fino a un massimo di anni uno e mesi sei; ciò consente di fissare il termine prescrizione ad epoca ampiamente successiva, rispetto alla sentenza appellata, pronunciata il 23/09/2024.
3.2. La doglianza inerente alla motivazione è parimenti aspecifica e priva di apprezzabi contenuto, in quanto fondata su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di serramanico, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazion dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà; giudicata non attendibile – con motivazione che, anche sul punto, ineccepibile sotto il pr logico – la versione a discarico fornita dal prevenuto, in quanto tardivamente prospettata tenore reputato pretestuoso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
– non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.