Inammissibilità Ricorso per Porto d’Armi: La Cassazione Conferma la Decisione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di porto di coltello, confermando la decisione dei giudici di merito e dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato. Questa pronuncia è significativa perché ribadisce l’importanza del contesto fattuale nella valutazione della pericolosità di una condotta e stabilisce principi chiari sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Porto di un Coltello in un Contesto Aggressivo
Il caso ha origine da un episodio in cui un individuo è stato trovato in possesso di un coltello durante un controllo di polizia. L’elemento cruciale, tuttavia, non era il semplice possesso dell’arma, ma il contesto in cui è avvenuto. L’uomo stava tentando di entrare con la forza nell’abitazione della sua ex compagna. Questa circostanza ha trasformato un potenziale reato minore in una situazione ad alta pericolosità, un fattore che ha pesato significativamente sulle decisioni dei giudici nei vari gradi di giudizio.
Le Doglianze del Ricorrente e il Diniego in Appello
In appello, la difesa aveva richiesto l’applicazione di due importanti benefici di legge:
1. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): un istituto che esclude la punibilità per reati di minima gravità.
2. L’attenuante speciale prevista dalla legge sulle armi: una circostanza che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
La Corte d’Appello aveva respinto entrambe le richieste. I giudici avevano motivato il diniego basandosi su una valutazione complessiva degli elementi a disposizione: i tempi e le modalità della detenzione dell’arma, la sua natura, i precedenti penali del soggetto e, soprattutto, il contesto aggressivo e intimidatorio. Secondo la Corte territoriale, il tentativo di ingresso forzato rendeva il porto del coltello un’azione potenzialmente molto più pericolosa.
La Valutazione della Cassazione sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha concluso per una netta inammissibilità del ricorso. La motivazione principale è che i motivi di appello erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Non sono stati sollevati nuovi vizi di legittimità, ma si è tentato, di fatto, di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
Il Ruolo del Contesto nella Valutazione della Pericolosità
La Suprema Corte ha avallato pienamente il ragionamento del giudice di secondo grado. Ha sottolineato come sia del tutto logico ritenere che il porto di un coltello, anche se tenuto in tasca, assuma una connotazione di maggiore pericolosità se avviene mentre si tenta di forzare l’ingresso nell’abitazione di un’altra persona. L’insistenza della difesa sul fatto che l’arma fosse nascosta non è stata ritenuta sufficiente a sminuire la gravità del quadro generale.
La Mera Ripetizione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Un punto chiave dell’ordinanza è il richiamo al principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esposte nei gradi precedenti. Deve, al contrario, individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso si rivela uno strumento dilatorio e non meritevole di accoglimento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero una mera riproposizione di argomentazioni già valutate e correttamente respinte dal giudice di merito. La decisione di negare i benefici richiesti, fondata su elementi come i precedenti penali, la natura dell’arma e il contesto aggressivo, è stata considerata immune da vizi logici o giuridici. La Cassazione ha confermato che tali elementi, anche se non formalmente ostativi, possono essere legittimamente utilizzati dal giudice per una valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell’imputato. Il tentativo di sminuire la pericolosità del porto del coltello perché tenuto in tasca è stato giudicato irrilevante di fronte al comportamento aggressivo e potenzialmente pericoloso tenuto dall’individuo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la valutazione della pericolosità di una condotta non può prescindere dal contesto in cui essa si inserisce. Un fatto, di per sé di modesta entità, può assumere una gravità ben diversa a seconda delle circostanze. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione è un giudizio di legittimità, non una terza istanza di merito. Pertanto, per avere successo, deve basarsi su critiche puntuali alla coerenza logica e alla correttezza giuridica della sentenza impugnata, e non sulla semplice riproposizione di tesi difensive già disattese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di legittimità.
Il fatto che il coltello fosse in tasca non ha ridotto la gravità del fatto?
No. Secondo la Corte, la circostanza che il coltello fosse in tasca non annulla le considerazioni sul contesto aggressivo in cui è avvenuto il porto. La Corte ha ritenuto logico che il porto del coltello abbia reso potenzialmente più pericoloso il comportamento dell’uomo che tentava di entrare con la forza nell’abitazione dell’ex fidanzata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare i benefici richiesti (come la non punibilità)?
Il giudice ha basato il suo diniego su diversi elementi: i tempi e le modalità della detenzione dell’arma, la natura dell’arma stessa, i precedenti penali del ricorrente e, soprattutto, il contesto aggressivo e pericoloso in cui il porto del coltello si è verificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3610 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. particolare pag. 3 della sentenza sia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibi dell’art. 131-bis cod. pen. sia sull’applicazione dell’attenuante speciale dell’art. 4, comma 18 aprile 1975 n. 110), non rilevando che le circostanze su cui il giudice di appello ha fondat diniego dei due benefici (tempi e modalità della detenzione, natura dell’arma, precedenti penali del ricorrente) siano o meno ostative alla concessione degli stessi, atteso che, anche quando non ostative, possono in modo non illogico essere utilizzate come elemento di valutazione, mentre l’insistenza del ricorso sulla circostanza che, al controllo di polizia, il coltello era nella t abiti del ricorrente non elide le considerazioni della Corte d’appello sul contesto aggressivo in è avvenuto il porto ex art. 4 citato, essendo logico ritenere che il porto del coltello abbi potenzialmente più pericoloso il comportamento dell’uomo che stava tentando di entrare con forza nell’abitazione dell’ex fidanzata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.