Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 26 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n.110/1975;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione, per avere la Corte di appello valutato erroneamente le prove, che dovevano portare ad una sentenza assolutoria per non essere provata dal mero utilizzo dell’auto la consapevolezza della presenza, al suo interno, dell’arma contestata, e per avere erroneamente respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., basandosi solo sui suoi precedenti penali;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto al primo motivo di ricorso, perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuta provata la consapevolezza della presenza della mazza dalla palese abitualità dell’uso del veicolo da parte del ricorrente, che vi deteneva anche della sostanza stupefacente, e dalla facilità di apprensione della stessa, visto che era appoggiata dietro il sedile del conducente, non avendo peraltro il ricorrente riferito i suoi rapporti con la titolare formale dell’auto, da cui poter dedurr eventualmente, l’assoluta occasionalità della sua disponibilità; di fatto, i ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);
ritenuto inammissibile anche l’ulteriore motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata negato l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., con motivazione logica, coerente e conforme al dettato di legge, avendo valutato, sulla base della personalità del ricorrente e delle modalità del porto, la non occasionalità della condotta e la sua pericolosità, ritenendo plausibile che l’arma fosse detenuta per un fine di utilizzo nel compimento di azioni criminali;
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ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pvsidente