Porto d’armi: perché il ricorso generico è stato respinto dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di porto d’armi ingiustificato, confermando la condanna inflitta a un individuo trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sia del diritto penale sostanziale che processuale, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità e i criteri per la valutazione della pericolosità della condotta. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le argomentazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Il Possesso di Due Coltelli
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo a sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, ciascuno con una lama di 6,2 cm, pronti all’uso e custoditi in un marsupio. L’uomo non era stato in grado di fornire una giustificazione plausibile e immediata per la detenzione di tali armi, risultando vago e impreciso anche nelle spiegazioni fornite successivamente.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, proponendo di fatto una lettura alternativa degli elementi probatori e chiedendo un riesame del merito della vicenda.
L’Analisi della Corte e il Ricorso sul porto d’armi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo infondato sotto diversi profili. Le argomentazioni dei giudici si sono concentrate principalmente su tre aspetti chiave.
Genericità del Ricorso e Divieto di Riesame del Merito
In primo luogo, la Cassazione ha evidenziato come le censure mosse dall’imputato non costituissero una vera e propria critica alla legittimità della sentenza, ma piuttosto un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è quello di giudicare nuovamente il fatto, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
La Pericolosità della Condotta e i Precedenti Penali
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato tutte le circostanze del caso. La disponibilità di due coltelli pronti all’uso, l’assenza di una valida giustificazione e, soprattutto, la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato sono stati considerati elementi sufficienti a delineare la pericolosità della condotta. Il fatto che l’individuo si accompagnasse in un luogo pubblico con tali armi, essendo già gravato da precedenti, è stato un fattore decisivo nella valutazione.
Esclusione della Causa di Non Punibilità e delle Attenuanti per il porto d’armi
Il ricorrente aveva invocato l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha respinto questa richiesta, sottolineando l’incompatibilità con elementi quali:
* L’intrinseca pericolosità di due armi.
* La possibilità di un loro immediato utilizzo.
* I precedenti penali specifici (violazione del foglio di via obbligatorio), indicativi di una non occasionalità di condotte illecite.
Allo stesso modo, è stata respinta la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, che avevano motivato il diniego sulla base dei precedenti penali e sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La valutazione dei fatti e delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Suprema Corte interviene solo se la motivazione di questi ultimi è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, vizi che non sono stati riscontrati nel caso di specie. La decisione evidenzia che la pericolosità nel porto d’armi non deriva solo dalle caratteristiche dell’arma, ma anche dal contesto, dalla personalità del soggetto e dalla mancanza di una giustificazione attendibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di porto d’armi. La semplice detenzione ingiustificata di armi come i coltelli a serramanico in un luogo pubblico integra il reato, e la valutazione della sua gravità non può prescindere dal profilo soggettivo dell’autore. La presenza di precedenti penali assume un ruolo centrale, non solo nell’escludere benefici come la non punibilità per tenuità del fatto, ma anche nel negare le attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici evidenti, piuttosto che tentare di rimettere in discussione l’intera ricostruzione fattuale operata nei gradi precedenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione, si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti già valutati dai giudici di merito, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sulla vicenda, oppure quando le censure sono formulate in modo generico.
Perché il porto di due coltelli non è stato considerato un fatto di particolare tenuità?
La Corte ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa di diversi elementi: l’intrinseca pericolosità di due armi, la loro immediata disponibilità all’uso e i precedenti penali dell’imputato, che dimostravano una tendenza a tenere condotte violative di leggi e prescrizioni, rendendo il comportamento non occasionale.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche basando la sua decisione sui precedenti penali dell’imputato e sull’assenza di altri elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena. La motivazione si è quindi fondata su una valutazione complessiva della personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIA il 16/05/1982
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28/10/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 I.n. 110/75;
Ritenuto che con un articolata censura si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ma si denunciano, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti, indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, e si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che il giudice di merito ha valutato tutte le circostanze relative alle modalità del fatto e alla pericolosità della condotta, segnalando la disponibilità di due coltelli a serramanico entrambi di lama di 6,2 cm, pronti all’uso e portati con sé nel marsupio che teneva a tracolla, evidenziando che l’imputato non aveva dato giustificazione della detenzione nell’immediatezza e nella prospettazione offerta dopo la conclusione delle indagini era stato del tutto imprecisi e quindi non riscontrabile sul luogo, sulle modalità e sulla committenza del lavoro che avrebbe dovuto effettuare con quei coltelli, e sottolineando il fatto che si accompagnava in luogo pubblico con quelle armi con soggetto gravato da precedenti penali;
che la Corte territoriale ha anche evidenziato tutti gli elementi incompatibili con i requisiti richiesti dall’art. 131bis cod. pen. (l’intrinseca pericolosità delle d armi e la possibilità di immediato utilizzo, i precedenti penali per violazione del foglio di via obbligatorio, che davano conto della non occasionalità di condotte violative di leggi e prescrizioni);
che la sentenza impugnata quindi evidenzia l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità, mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente il dato, del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione dell’illecito contravvenzionale, che non risulta che le armi siano state utilizzate per commettere attività illecite;
che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la modalità dell’azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di altri elementi positivi;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025 –)