Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34345 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTEL VOLTURNO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 16 giugno 2022 per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, consistito nell’aver porta illegalmente con sé, mentre si accingeva a fare ingresso nel Tribunale civile sammaritano il 3 ottobre 2019, un coltello a serramanico, custodito nel proprio borsello, che veniva scoperto grazie al controllo effettuato con metal detector.
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo, ci si duole della mancata “riqualificazione” del fatto nell’ipotesi della lieve entità.
L’imputato, come evincibile dalla relazione, allegata al ricorso, redatta dalla RAGIONE_SOCIALE presso la quale egli lavorava quale assistente sociale, si era recato, nell’occasione, in Tribunale per essere sentito circa la nomina dell’amministratore di sostegno della paziente NOME COGNOME; circostanza, quest’ultima, che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a qualificare il fatto come di lieve entità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975.
1.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Si contesta come “apparente” la motivazione, che non avrebbe tenuto conto del fatto che lo COGNOME era “una parte disinteressata rispetto alla udienza per cui si recava in Tribunale, ovvero per la nomina del tutore della sig.ra COGNOME NOME, ospite della struttura RAGIONE_SOCIALE presso la quale RAGIONE_SOCIALE prestava la sua opera come assistente sociale”.
1.3 Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 163 cod. pen.
La Corte di merito avrebbe errato nel confermare il giudizio prognostico negativo formulato dal primo giudice, in quanto a carico del ricorrente risultava un’unica precedente condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione per un fatto risalente al 2004, essendo le altre annotazioni relative a reato depenalizzato (emissione di assegni a vuoto )
1.4. Con il quarto motivo, si eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici territoriali avrebbero utilizzato formule di stile, non facendo comprendere le ragioni del diniego del beneficio.
1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., contestandosi ai giudici di merito, come nel motivo che precede, di aver giustificato la dosimetria della pena con l’utilizzo di clausole di stile.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. Inammissibile è la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento dell’ipotese di lieve entità, atteso che essa risulta formulata per la prima volta in sede di legittimità.
Del tutto inconferente, in ogni caso, è il riferimento all’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., tenuto conto che il ricorrente è stato processato con giudizio ordinario e non con quello, alternativo, previsto dagli art. 444 e ss. cod. proc. pen.
1.2. Meramente confutativo della motivazione è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Sul punto, la Corte di appello, in sintonia con il primo giudice, ha correttamente argomentato circa la pericolosità della condotta posta in essere dal ricorrente, per ciò stesso incompatibile con il concetto di “particolare tenuità” del fatto, tradottasi nell’improvvido ingresso con un coltello a serramanico in un luogo, come il Tribunale, caratterizzato dalla costante, quotidiana, presenza di numerose persone, con la conseguente potenziale esposizione a rischio della incolumità delle medesime.
Completamente eccentrico, riguardo al tema della pericolosità vagliato in sede di merito, è il rilievo difensivo per cui il ricorrente sarebbe stato “parte disinteressata rispetto alla udienza per cui si recava in Tribunale, ovvero per la nomina di un tutore della sig.ra COGNOME NOME, ospite della struttura RAGIONE_SOCIALE presso la quale RAGIONE_SOCIALE prestava la sua opera come assistente sociale”.
1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, inerente al diniego della sospensione condizionale della pena, correttamente basato dai giudici territoriali sulla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, COGNOME Popolo, Rv. 232312 – 01: fattispecie, esattamente sovrapponibile al caso in esame, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell’imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico).
1.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso.
Non corrisponde al vero che la Corte di appello, come il primo giudice, abbia negato il riconoscimento delle attenuanti generiche all’imputato ricorrendo a “clausole di stile”.
La Corte distrettuale si è, in primo luogo, conformata alla lezione di legittimità, secondo la quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
In secondo luogo, il giudice dell’appello ha correttamente valorizzato, quali elementi ostativi all’applicazione delle invocate attenuanti, la pericolosità della condotta posta in essere dal ricorrente, di cui si è già detto, e la mancanza di giustificazione del proprio comportamento.
1.5. Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, afferente alla dosimetria della pena, dal momento che i giudici di merito l’hanno irrogata nel minimo edittale (sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda) previsto dall’art. 4, comma 3, primo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del proponente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente