Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12228 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE nato il 15/04/2000
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 del TRIBUNALE LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno provvedeva sulla richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di detenzione e porto illegale di arma da guerra, commessi in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME per i quali il 10 ottobre 2024 in Torino, era intervenuto l’arresto in flagranza: i tre indagat venivano sorpresi a bordo di un’auto Toyota, avendo con sé un fucile TARGA_VEICOLO, svariate munizioni (di cui dieci inserite in un caricatore) e un’ascia in legno.
Il Tribunale escludeva, per COGNOME, i gravi indizi limitatamente al delitto di detenzione illegale di detta arma, mentre per il resto confermava l’ordinanza.
Avverso la decisione del Tribunale propone ricorso per cassazione COGNOME tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione con motivo unico.
Deduce che i Giudici di merito, ritenendo i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, hanno omesso di prendere in considerazione l’annotazione di p.g. integrativa che aveva chiarito come l’arresto dello stesso e dei suoi coindagati costituisse l’epilogo di un’attività di indagine riguardante COGNOME, sviluppatasi attraverso servizi osservazione che confermavano la ricostruzione fornita da tale indagato, secondo cui quel giorno egli, dopo essersi recato a Scalenghe a prelevare un borsone con dentro l’arma che avrebbe dovuto fare avere ad altra persona, si era portato in auto a Piosasco, per dare un passaggio a Torino a Cobzaru che ne aveva necessità essendo “claudicante”, ed era ignaro della presenza dell’arma.
Sicché, non poteva rilevare quanto affermato dal Tribunale in ordine alle condizioni dell’arma, al momento dell’arresto, fuori dal borsone ed a quelle del caricatore che invece si trovava all’interno del borsone, non emergendo alcun accordo per il comune porto dell’arma ai fini dell’utilizzo, posto che poteva trattars semplicemente delle circostanze in cui COGNOME, all’interno dell’autovettura, mostrava agli altri due indagati l’arma di cui soltanto lui si trovava in possesso.
Con riguardo alle esigenze cautelari, la difesa deduce che, anche a seguito dell’esclusione del reato di detenzione illegale dell’arma, avrebbe dovuto valutarsi diversamente e con meno rigore la capacità a delinquere del ricorrente, tanto più in considerazione del suo corretto inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto alle doglianze in tema di gravi indizi, la difesa ripropone ricostruzioni per lo più solo assertive che richiamano le dichiarazioni del COGNOME e un’ultima annotazione di polizia, atti entrambi presi motivatamente in considerazione da Tribunale, laddove ha ritenuto per il ricorrente la sussistenza del concorso nel porto, e non anche nella detenzione, dell’arma di cui trattasi.
L’intera motivazione rappresenta, in senso contrario alla tesi della casuale presenza in auto del ricorrente e della sua estraneità all’iniziativa delittuosa sottesa al porto dell’arma su tale auto, le seguenti circostanze: il veicolo, con a bordo il ricorrente e i coindagati, veniva visto sfrecciare a forte velocità; l’arma da guerra si trovava sulle gambe di COGNOME, perfettamente visibile; era presente un elevato numero di munizioni per caricarla; esse erano riposte, a portata di mano, dentro il borsone ma anch’esso in vista nel sedile posteriore ove si trovava il ricorrente; all’interno dello stesso borsone vi , era anche un’ascia; dal resto, COGNOME, nella sua abitazione, conservava parti di altre armi clandestine.
Le doglianze in questa sede, oltre a non misurarsi con le ragionevoli motivazioni in risposta ai rilievi mossi, nemmeno appaiono in linea con le (pur implausibili) dichiarazioni di COGNOME testualmente riportate nel provvedimento.
Si tratta, dunque, di censure tutte con evidenza inammissibili, in quanto aspecifiche, meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi relativamente alle doglianze in tema di esigenze cautelari, poiché al riguardo si colgono nel ricorso solo generiche e discorsive affermazioni che non si misurano in alcun modo con le precise e articolate spiegazioni (fondate sulla tipologia dei gravi precedenti e sulle concrete modalità dei fatti), come ampiamente rassegnate nel provvedimento (pagg. 6 e 7), anche con riferimento all’esclusione dell’adeguatezza degli arresti domiciliari.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2025.