Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28888 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28888 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
lettele conclusioni del PG,NOME COGNOME che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari – sezione minorile – ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Bari in data 04/12/2023, con la quale XXXXXXXXXXXXXXXX, a seguito di giudizio abbreviato, Ł stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 4 legge 110 del 1975 – per avere, in concorso con altri soggetti maggiorenni, portato in luogo pubblico un machete -, e condannato alla pena di due mesi e venti giorni di arresto ed € 445 di ammenda.
Emerge, in particolare, dalle sentenze di merito che, il 21/10/2021, era stato postato sul social Instagram un video che ritraeva un giovane, poi identificato nell’odierno imputato, mentre maneggiava, alla presenza di altri tre ragazzi, in una piazza del centro storico di Corato, un machete. Due dei giovani visibili nel video, identificati in XXXXXXXXXXXXXXXX
e NOME, entrambi maggiorenni, sentiti a sommarie informazioni, dichiaravano concordemente che, mentre si trovavano in compagnia dell’odierno imputato, avevano rinvenuto il machete all’interno di un casolare abbandonato; avevano quindi realizzato il video in cui NOME impugnava l’arma, che veniva poi occultata in un pluviale. Le successive ricerche volte al rinvenimento del machete davano tuttavia esito negativo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore, deducendo i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art.606 lett. b ) ed e ) cod. proc. pen., violazione dell’art. 4 legge 110 del 1975.
I Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del minore sulla base delle sole immagini Instagram che lo ritraggono con in mano il machete oggetto di impugnazione; tuttavia, come già dedotto in atto di appello, i testi XXXXXXXXXX, XXXXXX e XXXXXXXXX avevano dichiarato di essere stati loro a trasportare l’arma da un luogo all’altro, con la conseguenza che l’odierno imputato Ł intervenuto, prendendo in mano l’arma e facendosi
– Relatore –
Sent. n. sez. 1647/2025
CC – 13/05/2025
riprendere con il filmato, a reato già consumato.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.606 lett. b ) ed e ) cod. proc. pen., violazione dell’art. 169 cod. pen.
La Corte territoriale non ha concesso il perdono giudiziale al minore, ritenendolo, con motivazione apodittica, immeritevole del beneficio, senza tuttavia chiarire quali sono gli elementi precisi che escludono che l’imputato possa, nel futuro, serbare una buona condotta. Non sono invece state considerate le plurime ragioni che invece militavano per la concessione del beneficio in esame: il minore Ł incensurato; il fatto Ł di scarsa gravità; le modalità del fatto non risultano allarmanti.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art.606 lett. b ) ed e ) cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 bis cod. pen.
La motivazione resa dalla Corte territoriale per negare la concessione delle attenuanti generiche (pluralità di precedenti giudiziali, che denotano una personalità dedita al crimine) Ł illogica e confligge con il principio costituzionale di non colpevolezza fino alla decisione definitiva. La Corte non ha invece tenuto conto delle condizioni di fragilità e disagio in cui versava il minore, e lo scarso disvalore della vicenda nel suo complesso.
2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art.606 lett. b ) ed e ) cod. proc. pen., violazione dell’art. 163cod. pen.
La sospensione condizionale della pena Ł stata giustificata solo dalla presenza di carichi pendenti: tale motivazione Ł erronea in quanto non sono state considerate l’incensuratezza dell’imputato, la sua giovane età e lo stato di disagio in cui stava vivendo.
La Corte territoriale ha poi omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., che, se correttamente valutate, avrebbero condotto a diversa determinazione.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Il primo motivo sconta la sua natura fattuale e meramente reiterativa di censure mosse in sede di gravame e devolute alla Corte territoriale che le ha risolte con motivazione scevra da aporie logiche e pertanto insindacabile in questa sede.
Va chiarito che la condotta penalmente rilevante posta in essere dal minore Ł quella che appare comprovata nel video postato su Instagram, nel quale il soggetto viene immortalato mentre, in luogo pubblico (una piazza del centro del paese), impugna il machete: il fatto, come raffigurato nel video, integra quindi il reato contestato, nel suo profilo sia oggettivo che soggettivo.
Da un punto di vista strettamente probatorio appaiono quindi irrilevanti, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, le circostanze di contorno (circa il luogo e l’epoca del rinvenimento dell’arma, ed il suo trasporto nella piazza ove veniva effettuato il video) narrate dai coimputati maggiorenni del prevenuto, dal momento che le stesse immagini tratte dal social immortalavano il giovane mentre, nella pubblica via, era inequivocabilmente in possesso dell’arma.
Peraltro che il XXXXXXXXX avesse anche partecipato al trasporto dell’arma da luogo
di (asserito) rinvenimento al luogo delle riprese, Ł testualmente dichiarato dal coimputato
XXXXXX, le cui dichiarazioni sono state riportate nella sentenza di primo grado.
3.Del pari inammissibili sono gli ulteriori motivi con i quali la Difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena.
3.1.Va ricordato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchØ la stessa motivazione, purchØ congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419). Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. Ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorchØ non definitivi (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200 – 01).
Nel caso di specie, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ł stato legittimamente motivato dal giudice attraverso il riferimento ai numerosi precedenti giudiziali da cui il giovane risulta gravato, alcuni dei quali connotati dall’uso della violenza.
3.2.Quanto alla mancata concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha adeguatamente chiarito le ragioni poste a fondamento del diniego, osservando come proprio in virtø dei medesimi precedenti giudiziali già posti a fondamento del diniego delle attenuanti innominate, non fosse possibile formulare alcuna prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell’imputato.
La valutazione operata dai Giudici dell’appello, essendo priva di aspetti di contraddittorietà o illogicità, Łincensurabile ad opera della Corte di cassazione.
Alla inammissibilità della impugnazione non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, in forza di quanto previsto dall’art. 29, comma primo, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, trattandosi di reato commesso da minorenne. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 13/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME