Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9080 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9080 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 02/07/1982
avverso la sentenza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di Udine
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 02 maggio 2024 con cui il Tribunale di Udine lo ha condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 accertato il 07 luglio 2023;
rilevato che il ricorrente deduce, con tre motivi, la violazione di legge, per avere la Corte di appello omesso di assolverlo per la particolare tenuità del fatto, nonostante abbia riconosciuto la scarsa offensività dell’arma, che aveva la lama spezzata, per avere omesso, senza una adeguata motivazione, di concedere le attenuanti generiche al fine di mitigare l’eccessivo rigore sanzionatorio, e per avere irrogato una pena eccessiva rispetto al fatto e alle condizioni di vita del reo;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato in modo completo, logico e non contraddittorio la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, facendo riferimento, così come richiesto dalle norme, al contesto pericoloso in cui è avvenuto il porto del coltello, cioè in una zona di spaccio di sostanze stupefacenti, e ai numerosi precedenti penali del ricorrente, che legittimano una valutazione di non meritevolezza delle citate attenuanti, soprattutto se tale condizione, che dimostra l’inclinazione a delinquere del reo, non è bilanciata da elementi favorevoli, che neppure il ricorrente indica, limitandosi ad un generico riferimento alle proprie condizioni di vita, che non sono descritte, e ad un comportamento collaborativo, anch’esso non meglio descritto;
ritenuto, inoltre, che debba ribadirsi il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non vi è incompatibilità tra il riconoscimento della fattispecie della “lieve entità”, nel porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere, e l’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.pen. (vedi Sez. 1, n. 41261 del 07/03/2017, Rv. 271262), stante la diversa portata di quest’ultimo istituto;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice ha irrogato una
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pena-base molto inferiore al medio edittale, anche se superiore al minimo, giustificata dal richiamo appena fatto ai precedenti penali del ricorrente e quindi alla sua dimostrata inclinazione a delinquere, conformandosi peraltro al principio di questa Corte secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen..» (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente