Porto d’armi improprio: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20949/2024, ha affrontato un caso di porto d’armi improprio, chiarendo i limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali. La decisione sottolinea come la condotta abituale del reo sia un ostacolo insormontabile per l’accesso a tali benefici, ribadendo la natura del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dal Tribunale di Crotone per il reato di porto abusivo di armi. L’imputato era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico al di fuori della propria abitazione, senza essere in grado di fornire alcuna giustificazione valida al momento del controllo. Il Tribunale, nel condannarlo, aveva qualificato il coltello come un’arma bianca impropria, il cui porto ingiustificato è sanzionato dall’art. 4 della legge n. 110/1975.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza di merito:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Secondo la difesa, il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l’esiguità del pericolo e le concrete modalità della condotta, elementi che avrebbero dovuto condurre a una decisione più favorevole.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Porto d’armi improprio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del ricorrente non consentite in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno evidenziato che le argomentazioni difensive erano volte a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e a contestare il trattamento sanzionatorio, attività precluse al giudice di legittimità, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Entrando nel merito delle ragioni addotte dal Tribunale, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto immune da vizi. In particolare, è stato sottolineato che:
* Abitualità della condotta: I precedenti penali dell’imputato, tra cui una condanna per il medesimo reato, impedivano categoricamente il riconoscimento della non abitualità della violazione. Tale requisito è essenziale per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La reiterazione del medesimo illecito dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la “particolare tenuità del fatto”.
* Negazione delle attenuanti generiche: Gli stessi precedenti penali sono stati considerati una valida ragione per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice di merito ha logicamente dedotto da essi una maggiore capacità a delinquere del soggetto, giustificando così un trattamento sanzionatorio più rigoroso.
La Corte ha quindi concluso che il ricorso, tornando a insistere sulle modalità della condotta e sull’esiguità del pericolo, non faceva altro che riproporre questioni di merito già correttamente valutate dal Tribunale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la presenza di precedenti penali specifici è un fattore determinante nella valutazione della personalità dell’imputato e può legittimamente escludere l’applicazione di istituti premiali come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche. La decisione serve da monito sul fatto che il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Per chi è accusato di porto d’armi improprio, questa pronuncia conferma che la valutazione della condotta passata è cruciale e che la reiterazione di comportamenti illeciti preclude la via a un trattamento sanzionatorio più mite.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate miravano a una rivalutazione delle prove e del trattamento punitivo, attività non consentite nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, che può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.?
La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta a causa dei precedenti penali dell’imputato, tra cui una condanna per lo stesso reato. Questi precedenti hanno impedito di considerare la violazione come non abituale, requisito essenziale per l’applicazione di tale norma.
Il possesso di un coltello a serramanico costituisce reato?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, il porto di un coltello a serramanico fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo è considerato un reato di porto d’armi improprio, punito ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20949 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CIRO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di CROTONE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricors di NOME COGNOME – nel quale i difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – non sono consentite in sede di legittimità, perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione.
Invero, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Crotone in composizione monocratica evidenzia che: – un coltello come quello rinvenuto, a serramanico, viene di regola considerato da giurisprudenza unanime un’arma bianca impropria, ovvero uno strumento da punta e da taglio, il cui porto fuori dell’abitazione senza giustificato motivo è punito ai sensi dell’art. 4 I. n. 110/1975; – all’atto del controllo nessun giustificazione è stata addotta da COGNOME, che non ha offerto ricostruzioni alternative; – i precedenti penali di quest’ultimo (tra i quali vi è una condanna per il medesimo titolo di reato) impediscono il riconoscimento della non abitualità della violazione e quindi di una decisione assolutoria ex art. 131-bis cod. pen., nonché la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – col quale la difesa ritorna sulle modalità della condotta e sull’esiguità del pericolo – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.