Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed C 1.000,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 13 aprile 1975, n. 110, commesso in Ornago il 12.4.2019;
Esaminata altresì la memoria difensiva in data 14/05/2024 nella quale il ricorrente rilevava l’omesso deposito e l’omessa trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa e insisteva nei motivi di ricorso;
Ritenuto che con il primo motivo, riguardante la violazione dell’art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la Corte territoriale, avendo stigmatizzato che l’imputato si ripresentò al bar (luogo pubblico e frequentato) con la mannaia per cercare un ulteriore violento confronto con COGNOME NOME (così escludendosi intenti difensivi), ha considerato inidonei a rendere tenue una condotta non estemporanea sia le generiche dichiarazioni testimoniali sulla sua personalità sia la successiva riconsegna dell’arma e ha apprezzato i precedenti tenendo conto del pur positivo esito della precedente messa alla prova (Sez. 3′ n. 18029 del 04/04/2023, H., Rv. 284497 – 01);
che, con il secondo motivo, riguardante la mancata concessione dell’attenuante di cui al comma 2 dell’art. 4 I.n. 110/75, si richiede un’inammissibile valutazione nel merito delle condizioni dell’arma in relazione alle sue dimensioni, mentre il giudice di merito ha già ampiamente motivato sulle concrete potenzialità offensive del suo utilizzo;
che con il terzo motivo, deducendo l’asserita omissione di valutazione di elementi emergenti dagli atti, indicati genericamente nello stato di disoccupazione e nell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si introduce un’inammissibile doglianza sulla commisurazione della sola pena pecuniaria, comunque prossima al minimo, congrua e legale (peraltro non corrisponde al vero quanto affermato dal ricorrente e cioè che la pena pecuniaria inflitta è pari ad C 1.500,00 di ammenda, poiché la pena pecuniaria risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado, confermato dalla Corte di appello è pari ad C 1.000,00 di ammenda);
che nel presente procedimento, disciplinato dall’art. 610 cod. proc. pen., non trova applicazione l’art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 e in ogni caso il Procuratore f ,
Generale non ha ritenuto di depositare proprie conclusioni non essendovi specificamente onerato.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peli.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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