Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI 03KOZY3 ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova, pronunciata in data 30 maggio 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 3 cod. p e di cui agli artt. 3 e 4, comma 2, prima parte, I. 110/1975, rideterminando la pena (fat commessi in Albenga il 25 novembre 2019);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione reato di cui agli artt. 3 e 4, comma 2, prima parte, L. 110/1975, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il coltello a serramanico dotat sistema di blocco della lama è qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall’art della I. n. 110 del 1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, pu dall’art. 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all’assenza della punta acuta e della lama due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianc corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento» (Se n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539), di modo che l’imputato, che pure ha beneficiato della più mite condanna per il reato contestato, non avrebbe mai potuto portare il coltello trovato i suo possesso fuori dalla sua abitazione se non con il porto d’arma, trattandosi di arma propria, per le peculiari caratteristiche, riscontrate dalla Corte territoriale, (vedasi pag. 6 della se impugnata);
che il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen. e vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 3 cod. pen. con riferimento al porto di un’arma, non determina l’assorbimento nel reato di furt di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiust ficato di essa, pre dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postul l’illiceità della detenzione o del porto dell’arma ed è finalizzata a tutelare un bene giur diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere pi ù agevole la sottrazione e l’impossessamento dei beni mobili.» (Sez. 5, n. 3721.2 del 28/04/2017, Rv. 270917), come nel caso che occupa (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata);
che il ricorso è, comunque, inammissibile data l’assenza delle condizioni di ammissibilit dell’impugnazione di cui all’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., introdotti dal D. Lgs. 150/2022, posto che non sono stati rinvenuti in atti né l’elezione d domicilio né la procu speciale ad impugnare;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 91 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE / RAGIONE_SOCIALE‘elle zmmende.