Porto d’armi improprie: la Cassazione chiarisce i limiti della non punibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46885/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema delicato e di grande attualità: il porto d’armi improprie. La decisione offre importanti chiarimenti sul rapporto tra la circostanza attenuante della lieve entità e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delineando un principio rigoroso che limita le possibilità di difesa in questi casi. L’analisi di questa ordinanza è fondamentale per comprendere quando il porto di oggetti comuni, ma potenzialmente offensivi, integra un reato e quali sono le reali possibilità di evitare una condanna.
Il Fatto: Il Porto Ingiustificato di una Mannaia
Il caso ha origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un individuo ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975. L’imputato era stato trovato in possesso di una mannaia in metallo al di fuori della propria abitazione, senza essere in grado di fornire un giustificato motivo per tale porto. Sentendosi ingiustamente condannato, l’uomo ha presentato ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un esito a lui più favorevole.
I Motivi del Ricorso e la questione del porto d’armi improprie
La difesa dell’imputato si basava su due argomentazioni principali. In primo luogo, si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ‘lieve entità’ del fatto, prevista dal terzo comma dell’art. 4 della legge n. 110/1975. In secondo luogo, si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, che avrebbe portato a un proscioglimento completo.
L’obiettivo era chiaro: dimostrare che il fatto, per le sue modalità concrete, fosse talmente lieve da non meritare né la qualifica di reato grave, né una sanzione penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile con motivazioni nette e precise, che ribadiscono principi consolidati in materia.
La Genericità del Primo Motivo
Riguardo alla richiesta di applicazione dell’attenuante della lieve entità, i giudici hanno definito la censura come una ‘mera petizione di principio assertiva e semplicemente confutativa’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a contestare la valutazione dei giudici di merito senza addurre nuovi e specifici elementi. La Cassazione ha ricordato che le corti di primo e secondo grado avevano già escluso l’attenuante sulla base di elementi fattuali concreti, la cui rivalutazione non è consentita in sede di legittimità.
Il Nesso tra Lieve Entità e Particolare Tenuità del Fatto
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto impedisce automaticamente la possibilità di invocare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Citando una precedente sentenza (Cass. n. 13630/2019), la Corte ha spiegato che se il fatto non è considerato ‘di lieve entità’ ai fini della specifica norma sul porto d’armi improprie, non può logicamente essere ritenuto ‘di particolare tenuità’ ai sensi della norma generale dell’art. 131-bis c.p. I due concetti, sebbene distinti, sono strettamente collegati: la valutazione negativa sul primo preclude quella positiva sul secondo.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un importante monito: la difesa basata sulla tenuità del fatto in casi di porto di armi od oggetti atti ad offendere deve essere supportata da elementi concreti e non può prescindere da una valutazione positiva sulla lieve entità del reato specifico.
È possibile ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per il porto d’armi improprie se non viene riconosciuta l’attenuante della lieve entità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per il porto abusivo di un’arma impropria impedisce di poter dichiarare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il primo motivo era generico e si limitava a contestare la decisione dei giudici di merito senza nuovi argomenti; il secondo motivo si basava su un principio giuridico infondato, poiché la mancata concessione dell’attenuante della lieve entità preclude l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46885 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALECUI 05ICIQG) nato il 30/08/1995
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mannaia in metallo;
letti i motivi del ricorso con il quale sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 e della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.;
rilevato che:
la censura proposta con il primo motivo di ricorso si risolve in una mera petizione di principio assertiva e semplicemente confutativa di quanto motivatamente deciso dai giudici di merito che, nell’escludere la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975, hanno richiamato elementi fattuali specifici insuscettibili, in questa sede di rinnovata valutazione;
il primo motivo è, dunque, inammissibile in quanto generico;
quanto al secondo motivo deve essere richiamato e ribadito il principio per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria (nella specie, una mazza da “baseball” in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02);
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024