Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9411 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9411 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 01 ottobre 2025 con cui la Corte di appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, l’ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, commesso in data 18/05/2023;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la Corte di appello confermato la condanna con motivazione carente e illogica, valutando erroneamente la natura di “arma impropria” del coltello rinvenuto, nonostante esso fosse portato in luogo e con modalità tali da escludere ogni pronto utilizzo e pericolosità, escludendo l’esistenza di un giustificato motivo solo perché riferito tardivamente, negando senza adeguata motivazione la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975 nonché la concedibilità del proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., e per avere omesso di concedere le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena;
rilevato che, con memoria depositata in data 20/02/2026, il ricorrente contesta la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, sostenendo di non avere mosso doglianze di fatto, ma di avere contestato le valutazioni del giudice di appello, in punto di diritto, in particolare per avere la Corte di appello omesso di considerare l’esatto luogo in cui il porto dell’arma è stato accertato, la sua effettiva utilizzabilità immediata, l’orario diurno e l’assenza di circostanza che rendessero detta arma utilizzabile per l’offesa, e per avere negato credibilità al giustificato motivo solo per la tardività della sua invocazione, insistendo perciò per l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ampiamente e logicamente motivato la sussistenza del reato, la non credibilità del giustificato motivo del porto dell’arma addotto dal ricorrente perché fornito tardivamente (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187), le caratteristiche dell’arma e del fatto, che impediscono la qualificabilità del reato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, la non concedibilità del proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per i precedenti penali del ricorrente, e infine la non concedibilità delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale stanti le condanne già riportate e la già goduta applicazione di quest’ultimo beneficio, mentre la modesta entità della pena irrogata, prossima al minimo edittale,
rendeva non necessaria un’approfondita motivazione circa le ragioni del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464);
ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata relativa alla sussistenza del reato e alla non concedibilità di attenuanti e benefici, riproponendo i motivi di appello e senza confrontarsi con la motivazione stessa, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il P esid nte