Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16494 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16494 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
preso atto che il 22/02/2024 è pervenuta PEC dell’AVV_NOTAIO, che rinuncia alla trattazione orale richiesta in data 08/11/2023.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 17 aprile 2023 la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 11 aprile 2022 dal Tribunale di Milano, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge rb 110/1975 da lui commesso in data 11/04/2018.
La Corte di appello ha respinto tutti i motivi di merito, escludendo che il taglierino di cui l’imputato è stato trovato in possesso possa essere qualificato come uno strumento di lavoro, nonché escludendo che il fatto sia qualificabile come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., pur concedendo l’attenuante di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975. Inoltre ha ritenuto che il reato non fosse ancora prescritto, dovendosi applicare la normativa vigente all’epoca del fatto, secondo cui la prescrizione è sospesa dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado, quindi il 14 4 /04/2022, alla data di pronuncia del dispositivo della sentenza di appello.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge penale e la mancanza della motivazione in relazione all’applicazione della norma penale.
La Corte non ha risposto alla doglianza della difesa, che chiedeva di qualificare il taglierino detenuto dall’imputato come uno strumento di lavoro, che pertanto costituisce un’arma solo ove provato che sia concretamente utilizzabile per l’offesa alla persona. La sentenza, anzi, erra laddove afferma che la potenzialità offensiva dell’arma si desuma solamente dalle sue caratteristiche, senza accertare, perciò, gli ulteriori requisiti chiesti dalla norma.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen. con riferimento all’art. 159 cod.pen.
La sentenza afferma erroneamente che il periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla c.d. legge Orlando decorre dalla data di deposito della sentenza di primo grado, mentre esso decorre dal termine per il deposito della stessa, stabilito dall’art. 544 cod.proc.pen.. In questo processo esso decorre, quindi, non dal 14/04/2022, bensì dal quindicesimo giorno dopo l’emissione della sentenza mediante lettura del dispositivo, cioè dal 26/04/2022.
Il Procuratore generale, con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nel complesso dei suoi motivi, deve essere respinto.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata non ha risposto alla sua doglianza circa la qualificabilità del taglierino come strumento di lavoro, il cui porto, perciò, costituisce reato solo se sussiste la sua utilizzabilità per l’offesa alla persona, desunta in concreto dalle circostanze di tempo e luogo.
La norma di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 distingue, in effetti, tra le armi improprie ma la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, che sono elencate nel primo comma e il cui porto è sempre vietato, e gli oggetti non destinati per loro natura all’offesa alla persona, descritti nel secondo comma, il cui porto costituisce reato solo se avviene senza giustificato motivo. Gli oggetti indicati nel secondo comma sono a loro volta distinti tra quelli elencati nella sua prima parte, come le armi da punta o da taglio e gli oggetti comunque atti ad offendere, che sono equiparabili alle armi improprie, e gli strumenti non considerati espressamente da punta o da taglio, indicati in modo generico nella seconda parte del comma, il cui porto costituisce reato se, oltre ad essere privo di un giustificato motivo, avviene in circostanze di tempo e luogo tali da renderli chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506)
L’affermazione del ricorrente, circa la necessità di accertare l’utilizzabilità in concreto per l’offesa alla persona affinché uno di questi strumenti possa essere considerato un’arma il cui porto costituisce reato, è corretta, ma solo se l’oggetto portato rientra, per le sue caratteristiche, tra gli strumenti non considerati espressamente come arma da punta o da taglio. La sentenza impugnata, invece, ha qualificato il taglierino di cui il ricorrente era in possesso come uno «strumento da punta e da taglio atto ad offendere»: tale valutazione non è manifestamente illogica, avendo i giudici precisato che l’oggetto in questione era dotato di una lama affilata e tagliente, ed era astrattamente idoneo per l’offesa alla persona, potendo essere utilizzato per minacciare e ledere fisicamente.
La sentenza impugnata, pertanto, ha applicato correttamente la norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza sopra citata, ritenendo che tale oggetto fosse compreso tra quelli elencati nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, per i quali il porto costituisce reato per il solo fatto di avvenire in assenza di un giustificato motivo, senza che debba anche accertarsi la loro concreta utilizzabilità per l’offesa alla persona, essendo tale utilizzabilità già valutata, in astratto, dal legislatore. La motivazione dell
sentenza impugnata è corretta anche laddove afferma che la potenzialità offensiva dell’arma deve essere, nel caso di specie, desunta dalle sue caratteristiche, e che non è necessario accertare se essa fosse chiaramente utilizzabile, nel contesto del suo rinvenimento, per l’offesa alla persona, essendo tale ultimo requisito richiesto solo nel caso del porto di strumenti non considerati “da punta o da taglio”.
La valutazione dell’oggetto come uno strumento di lavoro, quale il taglierino può essere, è legata non alla sua qualificazione come arma impropria o meno, ma alla sussistenza di un giustificato motivo per il suo porto; secondo la Corte di cassazione, infatti, «È legittimo il porto degli oggetti che, pur potendo servire occasionalmente all’offesa, abbiano una diversa destinazione come strumenti di lavoro, se esso è in rapporto di causalità con l’attività lavorativa. (Nella specie, la Corte ha escluso che il porto in autovettura di un’accetta potesse essere giustificato con la sola circostanza che l’imputato svolgesse l’attività di falegname, senza che fosse indicata un’esigenza di specifico utilizzo)» (Sez. 1, n. 3114 del 24/10/2011, dep. 2012, Rv. 251824). La sentenza impugnata ha esamiNOME la doglianza difensiva anche sotto tale profilo, ritenendo però, analogamente al giudice di primo grado, che la giustificazione addotta dal ricorrente in udienza non fosse credibile, avendo egli, nell’immediatezza del fatto, dichiarato di detenere il taglierino non per una necessità lavorativa, ma come strumento di autodifesa. La motivazione con cui i giudici hanno respinto il motivo di appello «a fronte delle caratteristiche intrinseche del taglierino detenuto da COGNOME e dal difetto di idonea giustificazione» è quindi logica, adeguata e non contraddittoria.
Il secondo motivo di ricorso è fondato ma, non avendo il ricorrente interesse al suo accoglimento, deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod.proc.pen.
La normativa processuale vigente al momento del fati:o, introdotta dalla legge n. 103/2017, in vigore dal 03/08/201;7 e novellata solo dalla legge n. 3 del 09/01/2019, entrata in vigore il 01/01/2020, disponeva la sospensione della prescrizione «dal termine previsto dall’art. 544 cod.proc.pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado … sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». La sentenza impugnata è errata, pertanto, laddove ha indicato quale periodo di sospensione quello decorrente dal 14 aprile 2022, data di effettivo deposito della sentenza di primo grado, al 17 aprile 2023, data di pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado: il termine iniziale della sospensione decorre non dalla data del
deposito della sentenza, ma dal termine per il suo deposito, stabilito dall’art. 544 cod.proc.pen. Nel presente caso, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 11 aprile 2022, con motivazione non contestuale bensì riservata, ma senza indicare un termine per il deposito diverso da quello stabilito dal codice. Il termine per il deposito della sentenza, pertanto, è stabilito dall’art. 544, comma 2, cod.proc.pen., nel quindicesimo giorno dalla pronuncia: la sospensione, pertanto, decorre solo dal 26/04/2022, come calcolato dal ricorrente.
Questa diversa decorrenza non produce, però, alcun effetto favorevole per il ricorrente, perché il reato non si è prescritto né indicando la sospensione come decorrente dal 14/04/2022 né indicandola come decorrente dal 26/04/2022, essendo la decisione definitiva intervenuta, in ogni caso, prima del termine finale di prescrizione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente