Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 188 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 28/07/1991
avverso la sentenza del 16/03/2023 della C(:)RTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 31 gennaio 2022 il Tribunale di Lodi, in rito ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 9 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per il reato dell’art. 4 I. 20 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, portava all’interno dell’autovettura che stava guidando un bastone in
legno di 81 cm di lunghezza e 4 cm di diametro con impugnatura realizzata in modo artigianale. Il fatto è avvenuto a Lodi il 4 marzo 2019.
Con sentenza del 16 marzo 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in 6 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda e confermato, per il resto, la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché l’imputato è stato dichiarato assente nonostante che lo stesso non avesse mai avuto contatti con il difensore di fiducia, che aveva in origine nominato il giorno del controllo di polizia, né con il difensore di ufficio, nominato dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado dopo che quello fiduciario il 8 giugno 2021 aveva rinunciato al mandato. La notifica formalmente regolare per il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato non autorizzava il giudice a dichiarare l’assenza.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché l’imputato è stato condannato nonostante che il bastone che è stato rinvenuto nella autovettura in sua disponibiità non fosse chiaramente utilizzabile per circostanze di tempo e luogo per l’offesa alla persona; le caratteristiche dell’oggetto su cui si è soffermata l’attenzione della sentenza di appello, ed in particolare le dimensioni e l’impugnatura modificata, non possono surrogare le circostanze di tempo e luogo chieste dalla norma. Rileva anche a tal fine che il controllo fosse avvenuto in pieno giorno, che il bene si trovasse nel bagagliaio, e non nella immediata disponibilità del guidatore, e che l’autovettura fosse di proprietà della cognata dell’imputato. Vi erano, pertanto, elementi per ritenere che il bene non fosse destinato all’offesa alla persona.
Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di trattamento sanzionatorio, perché il giudice si è allontanato dal minimo edittale senza spiegare adeguatamente le ragioni; la discrezionalità di cui gode il giudice sul punto, infatti, è una discrezionalità vincolata.
La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr.ssa NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME per il tramite del sostituto processuale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, in cui si deduce che illegittimamente l’imputato è stato dichiarato assente nonostante che lo stesso non avesse mai avuto contatti né con il difensore di fiducia né con il difensore di ufficio a questi subentrato, è infondato.
Nel caso in esame, l’imputato, in occasione del controllo di polizia che ha generato questo procedimento, aveva nominato difensore di fiducia e dichiarato domicilio presso una propria abitazione, dove non è stato rinvenuto in occasione del tentativo di notifica con conseguente notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia in base alla norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Ne consegue che egli è stato assistito durante tutta la fase delle indagini preliminari, ed all’inizio di quella del giudizio, da un difensore di fiducia, che ha rinunciato al mandato soltanto tra la prima e la seconda udienza dibattimentale.
La sistematica della giurisprudenza di legittimità in punto di dichiarazione di assenza di un imputato che sia assistito da difensore di fiducia è diversa da quella dettata per l’imputato che sia assistito da difensore d’ufficio, in quanto, in caso di nomina fiduciaria, il ricorrente deve allegare circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019).
Nel caso della pronuncia COGNOME, in particolare, la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo in un caso in cui l’imputato, dopo aver nominato il difensore di fiducia, si era reso irreperibile anche con il suo difensore.
Pertanto, l’argomento presentato nell’odierno ricorso, secondo cui l’imputato non avrebbe mai tenuto contatti con il difensore di fiducia che aveva nominato (e che, peraltro, lo aveva difeso per più di due anni, rinunciando al mandato soltanto tra la prima e la seconda udienza dibattimentale), non giova alle ragioni del ricorrente, perché è una fattispecie che non determina l’incolpevole mancata conoscenza del processo.
Il motivo è, pertanto, infondato.
E’ infondato anche il secondo motivo, in cui si deduce che l’imputato è stato condannato nonostante che il bastone che è stato rinvenuto nella autovettura in sua disponibilità non fosse chiaramente utilizzabile per circostanze di tempo e
luogo per l’offesa alla persona. In particolare, si sostiene che le circostanze di tempo e luogo in cui è avvenuto il controllo (pieno giorno, il bene si trovava nel bagagliaio) non consentivano di ritenere che il bene fosse destinato all’offesa alla persona.
Il motivo è infondato.
Occorre ribadire che all’interno dell’art. 4 I. n. 110 del 1975 è sanzionato il porto fuori della propria abitazione di tre diverse categorie di oggetti:
1) gli oggetti indicati nel primo comma, che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore (“armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”);
2) gli oggetti indicati nel secondo comma, primo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo (“bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche”, cui sono stati aggiunti, più di recente, strumenti softair e puntatori laser);
3) gli oggetti indicati nel secondo comma, secondo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, e purchè ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona (“qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio”).
La terza categoria è residuale, perché l’inclusione di un oggetto nell’elenco del primo comma o del secondo comma, primo periodo, esclude la necessità di dover valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che un bastone in legno debba essere considerato una “mazza”, ed in quanto tale è incluso nella categoria sub 2); il porto fuori della abitazione senza giustificato motivo ne è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.G. in proc. Porcu, Rv. 225116).
Il termine “mazze” del secondo comma dell’art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all’espressione “mazze ferrate” di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Il terzo motivo, in cui si deduce che i giudici del merito si sono allontanati dal minimo edittale senza spiegare adeguatamente perché, è manifestamente infondato.
Nella pronuncia di appello si spiega che lo scostamento dal minimo edittale è dovuto “alla personalità dell’imputato, gravato da precedenti,, oltre che specifici, anche per reati violenti contro la persona, ed alle dimensioni del bastone”.
Nella sentenza impugnata vi è dunque una doppia motivazione, /una sulle caratteristiche oggettive del bene (un bastone appositamente modificato per creare una impugnatura artigianale, come la stessa sentenza aveva spiegato nell’esposizione precedente) ed una sulla personalità dell’imputato, gravato di precedenti condanne per reati violenti contro la persona.
Si tratta di criteri che rientrano tra quello previsti dall’art. 1.33 cod. pen., e che non sono adeguatamente attaccati nel motivo di ricorso che si limita a ritenere non adeguata la motivazione senza, però, spiegare perché un percorso logico di questo tipo nella determinazione del trattamento sanzionatorio’ non sarebbe corretto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente