Porto d’armi improprie: Quando trasportare un arco in auto diventa reato?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di porto d’armi improprie riguardante il trasporto di un arco e frecce in automobile. La decisione chiarisce un punto fondamentale: anche gli strumenti nati per uso sportivo possono essere considerati armi improprie se portati fuori dal contesto appropriato senza una valida giustificazione. Questo principio serve a prevenire un potenziale uso illecito di oggetti che, pur non essendo armi da sparo, possono comunque arrecare offesa.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal controllo di un individuo che trasportava nel proprio veicolo un arco con le relative frecce. Le forze dell’ordine hanno contestato il reato poiché il soggetto non era in grado di fornire una giustificazione plausibile e immediata per tale trasporto. In particolare, il controllo è avvenuto in un contesto che non era in alcun modo riconducibile alla pratica sportiva del tiro con l’arco; l’uomo, infatti, non stava andando né tornando da un campo di tiro o da un’area adibita a tale attività.
I Motivi del Ricorso e le difese dell’imputato
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su diversi motivi. In primo luogo, ha sollevato una questione procedurale, lamentando che il decreto di citazione in appello non specificava chiaramente le modalità di svolgimento dell’udienza.
Nel merito, la difesa ha contestato la configurabilità del reato, chiedendo in subordine il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o, in alternativa, la derubricazione a un’ipotesi di minore gravità. Infine, è stata sollevata un’eccezione di prescrizione, sostenendo che il tempo massimo per perseguire il reato fosse ormai decorso.
Il porto d’armi improprie e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo tutte le doglianze dell’imputato. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa del concetto di porto d’armi improprie e delle circostanze specifiche del caso.
Il contesto non sportivo come elemento chiave
I giudici hanno ribadito che il trasporto di un arco e di frecce è legittimo solo se direttamente collegato all’esercizio di un’attività sportiva. Nel momento in cui questo collegamento viene a mancare, e non sussiste un altro giustificato motivo, lo strumento perde la sua connotazione sportiva per assumere quella di arma impropria. Il semplice fatto di tenerlo in auto non è sufficiente a giustificarne il porto, specialmente se non si è in grado di dimostrare un utilizzo sportivo immediato o imminente.
L’impossibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto
La Corte ha inoltre escluso la possibilità di applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto. La motivazione risiede nella pericolosità intrinseca della condotta: il trasporto ingiustificato di un arco espone la collettività a un “rischio concreto di progressioni criminose”. In altre parole, la disponibilità di uno strumento del genere in un contesto non controllato crea un pericolo che non può essere considerato di minima offensività. Per la stessa ragione, è stata negata la richiesta di derubricazione a un’ipotesi lieve.
La questione della prescrizione
Infine, anche l’eccezione di prescrizione è stata giudicata infondata. La Corte ha chiarito che al termine massimo di cinque anni, previsto per la contravvenzione in esame, deve essere sommato un ulteriore periodo di sospensione introdotto dalla cosiddetta “riforma Orlando”. Di conseguenza, al momento della decisione, il reato non era ancora estinto.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile basandosi su una serie di argomentazioni logico-giuridiche inattaccabili. Sul piano procedurale, ha specificato che il decreto di citazione in appello era conforme alla normativa vigente (art. 23-bis d. l. n. 137 del 2020), la quale disciplina le udienze svolte senza la partecipazione fisica delle parti, rendendo il motivo di ricorso palesemente infondato.
Per quanto riguarda le questioni di merito, la sentenza impugnata aveva già correttamente valutato tutti gli elementi. I giudici di legittimità hanno confermato che il trasporto di un arco al di fuori di un giustificato contesto sportivo presuppone un “potenziale illecito utilizzo”. Questa condotta non può essere considerata di lieve entità o di particolare tenuità proprio perché genera un “maggiore grado di pericolosità”. L’assenza di una motivazione verificabile al momento del controllo è stata decisiva.
Infine, sulla prescrizione, la Corte ha applicato il principio secondo cui i periodi di sospensione, come quello introdotto dalla riforma Orlando di un anno e sei mesi, si aggiungono al termine massimo, citando a supporto anche una recente pronuncia delle Sezioni Unite.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio di diritto: la qualifica di un oggetto come arma impropria dipende strettamente dal contesto in cui viene portato. Gli sportivi che utilizzano attrezzature come archi, coltelli o altri strumenti potenzialmente offensivi devono prestare la massima attenzione a trasportarli solo per recarsi nei luoghi di pratica e per il tempo strettamente necessario. Il porto ingiustificato di tali oggetti in auto o altrove può integrare un reato, con tutte le conseguenze penali del caso. La decisione sottolinea la prevalenza della sicurezza pubblica sulla libertà individuale di portare con sé strumenti che, sebbene destinati a scopi leciti, possono trasformarsi in un pericolo se usati impropriamente.
È reato trasportare un arco con le frecce nella propria auto?
Sì, può costituire il reato di porto d’armi improprie se il trasporto avviene al di fuori di un contesto sportivo e senza un altro giustificato motivo. La sola detenzione in auto non è sufficiente a renderlo lecito, poiché è il contesto a fare la differenza.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto che il trasporto di un arco e frecce fuori dal contesto sportivo crei un rischio concreto di un loro utilizzo illecito e di ‘progressioni criminose’, integrando un grado di pericolosità che impedisce di considerare il fatto di minima offensività.
Come viene calcolata la prescrizione per questo tipo di reato?
Al termine massimo di prescrizione di cinque anni, previsto per la contravvenzione, si deve aggiungere l’ulteriore periodo di sospensione previsto da riforme legislative, come la c.d. ‘riforma Orlando’, che in questo caso ammontava a un anno e sei mesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28832 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 26/05/1983
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che la censura dedotta nel primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME in cui ci si duole che il decreto di appello non conteneva l’avviso che si sarebbe proceduto con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, né l’avviso che la richiesta poteva essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore, contenendo erroneamente l’avviso della possibilità per le parti di presentarsi personalmente, è manifestamente infondata.
Invero, il decreto di citazione a giudizio in appello conteneva l’avviso che si sarebbe proceduto nelle forme di cui all’art. 23-bis d. I. n. 137 del 2020.
Rilevato che le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione (violazione di legge circa il porto senza giustificato motivo, il fatto di particolare tenuità e la mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità) sono riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.
Invero, detta sentenza rileva che: – l’imputato è stato sorpreso mentre trasportava col proprio veicolo un arco con relative frecce; – il controllo avveniva in un contesto non riconducibile alla pratica sportiva, non essendo stato dimostrato un utilizzo sportivo immediato e non essendo stato dedotta una motivazione che potesse essere verificata immediatamente dai verbalizzanti; – nel caso in esame il trasporto dell’arco senza giustificato motivo al di fuori del contesto sportivo può presupporre un potenziale illecito utilizzo ed espone comunque a un rischio concreto di progressioni criminose che non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità; parimenti infondata è la richiesta di derubricazione nell’ipotesi lieve, che presuppone una minore offensività della condotta, non ravvisabile nel porto di un arco con frecce fuori del contesto sportivo, che integra un maggiore grado di pericolosità.
Osservato, infine, che l’eccezione di prescrizione – reiterata con la memoria difensiva – è manifestamente infondata, non essendo il reato prescritto, dovendosi, invero, aggiungere al termine massimo di prescrizione di cinque anni previsto per la contravvenzione (che sarebbe decorso in data 11 gennaio 2024) l’ulteriore termine di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. riforma Orlando (non giustificandosi in alcun modo, anche alla luce delle recenti Sez. U, n. 20989 del 12 dicembre 2024, dep. 2025, la richiesta difensiva, dì cui alla memoria, dì non applicazione di alcuna sospensione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso, come altresì supportato da successiva memoria
difensiva, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero,
al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.