Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6051 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bologna il 30/12/1970
avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i reati di detenzione ille di un fucile calibro 12 marca COGNOME, del relativo munizionamento e di un fu da caccia marca COGNOME (capo 1., in questo assorbiti i reati di cui ai capi della rubrica), dei reati di porto illegale di ciascuno dei due (rispettivamente contestati ai capi 2. e 5.), infine del reato di ricetta fucile marca COGNOME.
Il Giudice di primo grado – ritenuta la continuazione tra i reati, ricono le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva rei infraquinquennale così come contestata, infine applicata la diminuente per il abbreviato prescelto – aveva condannato COGNOME alla pena di due anni, mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo dei difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendone l’annullamento sulla scorta di tre motivi, di seguito esposti nei strettamente attinenti alla motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c pen.
2.1. Con il primo, articolato motivo ha lamentato l’erronea applicazione de artt. 4 e 7 I. n. 859 del 1967, in punto di ritenuta sussistenza dei reati c ai capi 2. e 5.
Segnatamente, quanto al capo 2., ha osservato che la condotta era pri del requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabi reato di porto, ovverosia l’immediata disponibilità da parte dell’imputato, p il fucile era stato da questi lasciato, peraltro scarico, all’interno di un’a a chiave, parcheggiata in luogo distante dall’esercizio commerciale in cu rintracciato dagli investigatori.
Quanto, poi, alla condotta sub 5 ( errata era da considerarsi l’affermazione che l’imputato avesse portato con sé il fucile marca Franchi in un luogo apert pubblico, essendosi limitato a trasportarlo dall’abitazione della figlia in u isolato, al solo fine di disfarsene.
2.2. Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione degli articoli 7 I. n. 859 del 1967 e il correlato vizio di motivazione in punto di non ri unicità del reato con riferimento alle due condotte contestate ai capi 2. e 5.
La motivazione del Giudice di appello aveva trascurato quanto riferito dall’imputato in data 31 marzo 2023 in occasione delle dichiarazioni spontanee, quando aveva affermato che i due fucili, fino a quel momento conservati nello stesso luogo, erano stati prelevati simultaneamente, dunque nel medesimo contesto spazio-temporale.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 99 cod. pen.
Il giudice di appello, a fronte di motivata censura sul punto, avrebbe dovuto escludere la recidiva la cui sussistenza è stata, invece, ribadita sulla mera scorta dei precedenti, pur numerosi e tuttavia non specifici, di cui l’imputato risultava gravato, senza alcun concreto accertamento di una più accentuata colpevolezza o pericolosità. Inoltre osservava come il comportamento serbato da durante le indagini da COGNOME (che aveva indicato il luogo in cui aveva abbandonato il secondo fucile) dovesse ritenersi incompatibile con tale maggiore pericolosità.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuta con requisitoria scritta depositata in data 10 ottobre 2024, ha chiesto il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Com’è noto, sebbene ai fini della consumazione del reato di porto d’arma in luogo pubblico non sia richiesto che il soggetto agente tenga l’arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato (Sez. 6, Sentenza n. 4970 del 01/12/2015, 2016, COGNOME, Rv. 26617).
Si è, dunque, chiarito che la differenza fra porto abusivo e trasporto di arma non si esaurisce nel diverso atteggiarsi dell’elemento psicologico ma coinvolge anche l’elemento materiale. In particolare, si ha porto allorché l’arma viene trasferita, passando per luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni di agevole disponibilità ed utilizzabilità ed in modo che possa esse tempestivamente impiegata per le sue caratteristiche; si ha trasporto allo l’arma viene trasferita da un luogo ad un altro non per la sua intri funzionalità, ma come oggetto qualsiasi ed inerte dell’operazione trasferimento e di cui non sia facile l’uso contingente (Sez. 1, n. 26
11/04/2024, COGNOME, Rv. 286601; Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv 256205; Sez. 1, n. 24686 del 22/05/2008, Comune, Rv. 240589).
Posta questa premessa, la tesi del ricorrente secondo cui il fucile ma Beretta di cui al capo 2. dell’imputazione non fosse prontamente disponib ovvero immediatamente utilizzabile non si confronta con la motivazione su punto fornita dalla Corte di appello che, anche attraverso il richiamo evidenze probatorie indicate nella sentenza di primo grado, ha osservato c l’imputato – che aveva portato con sé il fucile dal luogo di custodia (il garage della figlia) presso il bar dove l’aveva imbracciato – aveva temporaneamen lasciato l’arma all’interno dell’abitacolo della propria vettura, collocando smontata e unitamente al suo munizionamento, sul sedile lato passeggero L’arma, sebbene non trovata indosso all’imputato, era – come correttament ritenuto dai Giudici di merito – tenuta in modo da poterla agevolmente preleva e farne uso.
Lo stesso può dirsi con riferimento al fucile marca COGNOME, con riferimento quale la Corte territoriale ha ritenuto poter ravvisare la condotta di porto i poiché, anche in questo caso, prima di liberarsi del fucile l’imputato lo portato con sé all’esterno e fino al luogo dove l’aveva abbandonato, a n rilevando che l’uomo l’avesse occultato lungo l’argine di un fiume e l’avesse ritrovare agli investigatori.
Del pari infondata la pretesa unicità del reato di porto dei due fucili.
Il motivo non si confronta con le argomentazioni non manifestamente illogiche del Giudice di appello che, a fronte di analoga censura, ha chiarit poiché il fucile Beretta e il fucile Franchi furono trasportati in due luoghi d in tempi diversi non poteva configurarsi un unico reato di porto e che l’opp tesi riposava sulle sole dichiarazioni spontanee dell’imputato che, com’è noto diritto al mendacio.
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha avversato la motivazione d Corte di appello a proposito della ritenuta operatività della recid inammissibile per a-specificità e, comunque, è manifestamente infondato.
Il Giudice di secondo grado, ancora una volta a fronte del pedissequo motiv di appello, ha ritenuto la sussistenza e l’operatività della contestata r osservando che sul piano formale, i precedenti indicati nel certificat casellario giudiziale erano numerosi e risalenti al quinquennio immediatamen precedente ai fatti per cui è processo. Rinnarcava, inoltre, ai fini della accr pericolosità, come le precedenti condanne, sebbene non riguardanti reati materia di armi, denotassero un indole violenta e aggressiva dell’imput o e
fossero stati realizzati anche dopo un lungo periodo di detenzione domiciliare, sicché – con motivazione scevra da fratture razionali -ha ritenuto che la condotta di questi di brandire il fucile fosse sintomo di una accresciuta pericolosità.
Si tratta di motivazione che si pone nel solco dell’insegnamento di questa corte secondo cui «In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effett sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 256713).
Per le ragioni suindicate, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside te