Porto d’armi illegale: La Cassazione e il Limite dei 7,5 Joule
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19914/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità e rilevanza: il porto d’armi illegale. La decisione chiarisce in modo inequivocabile i criteri per la classificazione delle armi e la congruità della pena, ponendo l’accento sul superamento della soglia di energia cinetica di 7,5 joule. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere quando il porto di una carabina integra una grave fattispecie di reato.
Il Caso: Condanna per Due Carabine ad Alta Potenza
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo alla pena di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa. L’imputazione era relativa al reato di porto ingiustificato di due carabine. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che le armi in questione rientrassero a pieno titolo nella categoria delle armi comuni da sparo.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando presumibilmente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la severità del trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Cassazione e il Porto d’armi illegale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti.
La Classificazione delle Armi: il Criterio dei 7,5 Joule
Il primo punto affrontato dai giudici riguarda la corretta qualificazione delle due carabine. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il parametro decisivo per distinguere un’arma comune da sparo da uno strumento non classificabile come tale è la sua energia cinetica. Nello specifico, le armi in possesso del ricorrente erano dotate di una carica cinetica superiore a 7,5 joule. Tale superamento, come previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, comporta automaticamente l’inclusione nella categoria delle ‘armi’. Di conseguenza, il loro porto ingiustificato integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 23 della medesima legge.
La Congruità della Pena per il Porto d’armi illegale
Il secondo aspetto esaminato dalla Corte riguarda la pena inflitta. I giudici hanno ritenuto che la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello fosse immune da vizi. Il cosiddetto ‘giudizio dosimetrico’ è stato considerato ineccepibile, in quanto ha tenuto correttamente conto delle specifiche connotazioni del reato e del potenziale offensivo delle armi sequestrate. Per questa ragione, la Corte ha escluso la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio come richiesto dalla difesa.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e rigorose. La Cassazione ha ritenuto che la tipologia delle due carabine non lasciasse alcun margine di dubbio sul corretto inquadramento della fattispecie. Essendo armi con una carica cinetica superiore al limite di legge, il loro porto integra il reato di porto d’armi illegale. La Corte ha inoltre rafforzato la propria posizione citando un precedente specifico (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015), che conferma come il superamento di tale soglia sia l’elemento discriminante. Sul piano sanzionatorio, la Corte ha validato l’operato dei giudici di merito, che avevano giustamente considerato la pericolosità intrinseca delle armi per negare una riduzione della pena. La decisione della Corte d’Appello è stata definita ‘ineccepibile’, chiudendo di fatto ogni spazio per una rivalutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la potenza di un’arma, misurata in joule, è il criterio oggettivo e indiscutibile per la sua classificazione legale. Chiunque venga trovato in possesso di armi con energia cinetica superiore a 7,5 joule al di fuori delle condizioni previste dalla legge, commette un grave reato. La decisione sottolinea inoltre che, nella determinazione della pena, i giudici devono considerare attentamente la potenziale pericolosità dell’arma, rendendo difficile ottenere sconti di pena in casi simili. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una profonda conoscenza della normativa in materia di armi per evitarne conseguenze penali severe.
Quando una carabina viene considerata un’arma comune da sparo ai sensi della legge?
Una carabina è classificata come arma comune da sparo quando è dotata di una carica cinetica superiore a 7,5 joule. Il superamento di questa soglia la include nella categoria di “armi” cui fa riferimento la legge n. 110 del 1975.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto corretto l’inquadramento giuridico del fatto (porto illegale di armi comuni da sparo) e ha giudicato ineccepibile la valutazione della Corte d’Appello sulla congruità della pena, basata sulla potenziale offensività delle armi sequestrate.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19914 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui NOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ritenuto che la tipologia delle due carabine non consente di dubitare del corretto inquadramento della fattispecie ascritta a NOME ex art. 23 legge n. 110 del 1975, essendo tali armi dotate di una carica cinetica superiore a 7,5 joule, il superamento della quale ne comporta l’inclusione nella «categoria di “armi” cui fa riferimento l’art. 4 legge n. 110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione» (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 – 01).
Ritenuto che la pena irrogata a NOME è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Firenze, che si soffermava correttamente sulle connotazioni del reati contestato al ricorrente, che imponevano di escludere, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, tenuto conto del potenziale offensivo delle armi sequestrate.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.