Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17412 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 13/11/2001
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/01/2025, con la quale la Corte di appello di Messina confermava la decisione impugnata, con cui
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due mesi di arresto ed €
200,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n.
110, commesso in Messina il 10/01/2023;
Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale, postulando indimostrate carenze motivazionali della
sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e
delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M.,
Rv. 271227 – 01);
che la giustificazione addotta dall’imputato (il coltello sarebbe stato trovato casualmente tra le sterpaglie ed egli lo avrebbe preso con sé senza sapere che
ciò fosse vietato) è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come non credibile quanto riferito sul rinvenimento e sulla mancata
conoscenza della norma penale di divieto in considerazione del nervosismo manifestato dal COGNOME già prima del controllo;
che con un secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., si formulano censure parimenti inammissibili, poichè la sentenza impugnata evidenzia l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità (la lama di non modeste dimensione, la condotta di porto in luogo pubblico, prossimo ad un parco giochi frequentato da bambini, l’assoluta implausibilità della giustificazione), mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente l’esiguità del pericolo concreto e la mera negligenza dell’imputato, peraltro del tutto irrilevanti ai fini dell’integrazione dell’illecito contravvenzionale;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de •so il 17 aprile 2025
Il GLYPH liere egensore
Il Presidente