Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9049 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in TURCHIA) il 08/06/1984
avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d’appello di Milano
RITENUTO IN FATI -0 e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 16 ottobre 2024 con cui la Corte di appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974 accertato il 19 gennaio 2024;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il concorso materiale tra il reato di detenzione e quello di porto della medesima arma, nonostante egli avesse fornito la prova della contestualità delle due condotte, in quanto ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni dello stesso ricorrente, senza procedere ad una loro valutazione e alla valutazione degli altri elementi raccolti, come le modalità di custodia della pistola;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica, soprattutto evidenziando che l’affermazione del ricorrente circa la contestualità tra l’inizio della detenzione della pistola e il suo porto non è plausibile, ed egli non ne ha consentito alcuna verifica, omettendo di dare indicazioni circa l’identità del venditore dell’arma, l’attività che lo stesso ricorrente svolgerebbe in Trento, ovvero a Milano o a Crotone, come da lui dichiarato, i reali motivi del suo spostamento su Milano;
ritenuto che le modalità di occultamento della pistola, come descritte nella sentenza, non forniscono alcuna indicazione circa l’assenta contestualità della detenzione e del porto dell’arma stessa;
ritenuto, pertanto, ‘che la sentenza sia ampiamente e logicamente motivata sul punto, essendosi conformata al principio di questa Corte, stabilito, tra le altre, da Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Rv. 281668, citata nella stessa sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente