Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
COGNOME NOME nato a Dolo il 20/01/1992
avverso la sentenza del 20/09/2024 del Tribunale di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20 settembre 2024 il Tribunale di Venezia ha condannato NOME COGNOME alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, da lui commesso in data 18 agosto 2023 per avere portato fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, rinvenuto alle ore 2.50 di notte in un marsupio custodito nella sua auto, e la cui presenza era stata giustificata solo in udienza come dovuta ad una dimenticanza.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello, riqualificato come ricorso in cassazione, NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando una richiesta di assoluzione, in via principale, ed una, in via subordinata, di riduzione della pena.
Secondo il ricorrente, il reato non sussiste perchØ egli ha giustificato la presenza del coltello, anche se solo a dibattimento e non nell’immediatezza, come lo stesso giudice riconosce. Inoltre le modalità del porto del coltello dimostrano l’assenza di offensività nella sua condotta, mancando del tutto un concreto pericolo per le persone, che deve essere dimostrato con certezza, essendo il coltello qualificabile come un’arma impropria. In questo caso esso era chiuso e con la lama bloccata, custodito all’interno di un marsupio, e quindi non nella immediata disponibilità del ricorrente stesso. Inoltre la sua lama Ł lunga solo cm. 6,5, ed Ł rilevante l’assenza di qualunque intenzionalità nel porto, avendo l’imputato spiegato essersi trattato di una mera dimenticanza.
In ogni caso, devono essere concesse le attenuanti generiche, che il giudice ha negato per l’assenza di resipiscenza. Questa affermazione Ł infondata, perchØ in dibattimento il ricorrente si Ł scusato e ha promesso di non commettere piø un fatto analogo, dimostrando cosi il proprio pentimento. L’esclusione di tale valutazione negativa rende concedibili le attenuanti generiche, sussistendone tutti i presupposti. Nel preambolo della richiesta subordinata il ricorrente menziona anche di avere richiesto la sospensione condizionale della pena, ma l’applicazione di tale beneficio non Ł ribadita nelle conclusioni.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, e deve essere rigettato.
Deve ribadirsi che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della v al enza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Rv. 280747), e che «esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacchØ tale attività Ł riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione» (Sez. 6, n. 1354 del14/04/1998, Rv. 210658; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260)
Il presente ricorso, strutturato come un atto di appello, contiene in effetti molti motivi di merito, venendo richiesta una diversa valutazione del fatto e una sua rilettura in termini piø favorevoli per il ricorrente, senza prospettare un vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Esso, però, lamenta anche l’assenza di valutazione dell’offensiv ità, in concreto, della condotta tenuta dal ricorrente, stante la mancanza di una sua pericolosità, prospettando quindi una carenza motivazionale idonea a configurare, in astratto, un vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen.
2. Il vizio lamentato, peraltro, Ł insussistente.
Il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 Ł un reato di pericolo, avendo il legislatore già valutato in astratto la pericolosità del porto di oggetti che, per la loro natura o per le caratteristiche della loro presenza, possono essere usati contro le persone; il bene tutelato, infatti, Ł la sicurezza pubblica, messa in pericolo dalla potenzialità di utilizzo di un oggetto idoneo per compiere aggressioni.
Questa Corte ha sempre affermato che «Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicchØ il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione
occorre altresì che appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”» (Sez. l, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506). Il coltello Ł un’arma da punta e taglio, legittimamente equiparato dal legislatore alle armi improprie, stante la sua evidente idoneità a ferire e ad uccidere persone, indipendentemente dalle sue dimensioni. L’abrogazione di fatto dell’art. 80 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS, ad opera dello stesso art. 4 della legge n. 110/1975 (quale conseguenza dell’esplicita abrogazione degli artt. 19 e 42 TULPS), ha eliminato la categoria degli strumenti da punta e taglio il cui porto non Ł vietato in ragione delle loro modeste dimensioni (così Sez. 4, n. 1482 del22/ll/2018, dep. 2019, Rv. 274976). Le dimensioni di un coltello, peraltro, incidono sulla sua potenzialità offensiva, che deve perciò essere desunta dalle sue caratteristiche: l’oggetto rinvenuto in possesso del ricorrente possedeva dimensioni idonee a renderlo in concreto pericoloso, stante la lunghezza della sua lama.
Logicamente, perciò, la sentenza impugnata ha implicitamente ritenuto sussistente l’offensività della condotta tenuta dal ricorrente, che legittima la sua qualificazione come reato, essendo irrilevanti, sotto tale profilo, le modalità con cui l’arma era portata fuori dall’abitazione: lo stesso ricorrente qualifica il coltello a serramanico, quale quello da lui portato, come un’arma impropria, ed erra pertanto nell’affermare che il suo porto Ł vietato solo qualora sia dimostrato «con rassicurante certezza il pericolo di offesa alla persona», perchØ l’art. 4 della legge n. 110/1975, come detto, richiede tale verifica in concreto solo per il porto di oggetti non costituenti armi improprie, mentre per queste ultime il porto Ł vietato semplicemente se privo di un giustificato motivo.
3. Il ricorso Ł infondato anche in relazione all’affermazione dell’avere il ricorrente giustificato il porto di quel coltello. La giustificazione offerta Ł contraddittoria, avendo egli, in realtà, dichiarato solo di averlo dimenticato sull’auto, dove peraltro lui stesso lo aveva collocato qualche giorno prima del controllo, ma soprattutto Ł stata fornita tardivamente. Questa Corte ha sempre ritenuto che «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non Ł quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. l, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187). La sentenza impugnata si Ł conformata a questo principio, rilevando che la giustificazione sopra indicata Ł stata fornita dal ricorrente solo in sede dibattimentale, mentre avrebbe potuto essere fornita immediatamente alla polizia giudiziaria, stante il suo contenuto. Correttamente, pertanto, ha ritenuto che non fosse stato fornito alcun giustificato motivo al porto di quell’arma in ora notturna, e sussistenti i presupposti del reato ascritto.
4. Le richieste, formulate in via subordinata, di concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonchØ di riduzione della pena al minimo edittale, devono essere dichiarate inammissibili. Secondo questa Corte, «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). In punto di dosimetria della pena, inoltre, Ł un principio consolidato quello secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchŁ Ł sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen .. » (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464).
La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva sia in merito alla dosimetria della pena, di poco superiore al minimo edittale e ritenuta congrua stanti le modalità del fatto, essendo il porto avvenuto in piena notte, e stante la condotta complessiva dell’imputato, ritenuta caratterizzata dalla superficialità nell’avere dimenticato nell’auto un oggetto pericoloso, e dalla mancanza di resipiscenza; anche il diniego delle attenuanti generiche Ł stato motivato in modo sufficiente indicando tale mancanza di resipiscenza. Il ricorrente contesta quest’ultima affermazione solo sostenendo che l’essersi il ricorrente scusato per l’accaduto e l’avere egli promesso di non reiterare il reato costituirebbero manifestazioni di resipiscenza, ma la diversa valutazione del giudice di merito Ł logica e non contraddittoria, stante la estrema banalità e superficialità di tali dichiarazioni, e non può essere, pertanto, annullata in sede di legittimità. Il ricorrente, poi, erra nell’affermare che le attenuanti generiche dovrebbero essere concesse perchØ non sussistono ragioni per il loro diniego, dal momento che la loro concessione richiede l’accertamento positivo della sussistenza di ragioni favorevoli all’imputato, che non vengono indicate neppure dal ricorrente: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, Rv. 281590)
La richiesta di concessione della sospensione condizionale, infine, Ł inammissibile perchØ generica e aspecifica: il giudice ha negato il beneficio con una apposita motivazione, con la quale il ricorso non si confronta, non
affermandone neppure la illogicità o contraddittorietà, incorrendo cosi nel vizio di mancanza di specificità.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processual i.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual i. Cosi deciso il 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME